Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:208
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 349 del 12 febbraio 1973
- art. 3, comma 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
Massime
Massima n. 10444
Pur essendo stata seguita dal giudice 'a quo' - nel corso della precedente fase cautelare - una interpretazione conforme a Costituzione delle norme (successivamente) denunciate, sussiste la piena legittimazione dello stesso giudice a sollevare la questione di costituzionalita` in relazione ad una diversa interpretazione (non conforme a Costituzione) delle stesse norme nel giudizio di merito, data l'autonomia che caratterizza quest'ultimo dal giudizio cautelare.
Massima n. 10445
La previsione di un termine perentorio, sia per l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore protestato sia per la presentazione dell'istanza di cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti cambiari, non e` affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. La possibilita`, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali, che abbiano levato il protesto, e sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato - prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni e dall'avvenuto pagamento del titolo protestato - e` finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo venga pubblicato con evidente danno del debitore protestato. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita` di trattamento tra i debitori protestati, in relazione alla possibilita` di rispettare, o non, i termini, essendo diverse le situazioni disciplinate, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalita` e alla certezza dell'atto di protesto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto -recte: comma terzo - della legge 12 febbraio 1955 n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973 n. 349, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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