Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:208

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 349 del 12 febbraio 1973
  • art. 3, comma 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955

Massime

Massima n. 10444

Pur essendo stata seguita dal giudice 'a quo' - nel corso della precedente fase cautelare - una interpretazione conforme a Costituzione delle norme (successivamente) denunciate, sussiste la piena legittimazione dello stesso giudice a sollevare la questione di costituzionalita` in relazione ad una diversa interpretazione (non conforme a Costituzione) delle stesse norme nel giudizio di merito, data l'autonomia che caratterizza quest'ultimo dal giudizio cautelare.

Massima n. 10445

La previsione di un termine perentorio, sia per l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore protestato sia per la presentazione dell'istanza di cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti cambiari, non e` affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. La possibilita`, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali, che abbiano levato il protesto, e sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato - prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni e dall'avvenuto pagamento del titolo protestato - e` finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo venga pubblicato con evidente danno del debitore protestato. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita` di trattamento tra i debitori protestati, in relazione alla possibilita` di rispettare, o non, i termini, essendo diverse le situazioni disciplinate, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalita` e alla certezza dell'atto di protesto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto -recte: comma terzo - della legge 12 febbraio 1955 n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973 n. 349, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze