Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1988

Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 576 del 26 settembre 1978
  • legge n. 738 del 24 novembre 1978

Massime

Massima n. 10366

Il blocco biennale dei contratti - con la sospensione, esclusivamente a carico degli assicurati, del potere di disdetta - previsto nel caso in cui le imprese assicuratrici (autorizzate all'esercizio delle assicurazioni r.c.a.) siano poste in liquidazione coatta amministrativa e il portafoglio delle stesse sia d'ufficio trasferito ad altre imprese, sotto nessun profilo viola il principio di eguaglianza. Non in rapporto agli assicurati presso altre imprese, ove si considerino i benefici, quanto alla copertura dei rischi, che ne derivano per gli assicurati con le imprese poste in liquidazione. Non in rapporto all'impresa cessionaria, perche` la deroga al principio di uguaglianza formale delle parti del contratto in ordine al potere di disdetta - conservato all'impresa e tolto per due anni all'assicurato - e` giustificata dalle esigenze di risanamento dell'azienda e della conservazione del suo patrimonio nell'interesse generale della produzione e della tutela dell'occupazione. Ragioni che valgono, altresi`, a giustificare la temporanea limitazione della liberta` negoziale dell'assicurato, senza che possa dirsi leso l'art. 41 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 2, primo comma, d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in l. 24 novembre 1978, n. 738). - S. n. 108/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Conciliatore di Roma e dal Vice conciliatore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze