Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1988

Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:157

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 62 del 28 dicembre 1976
  • lettera del Presidente giunta provincia Bolzano n. 1569 del 21 ottobre 1976
  • provvedimento cip n. 32 del 23 maggio 1986
  • lettera del Presidente giunta provincia Bolzano del 21 ottobre 1976

Massime

Massima n. 10360

La lettera del Presidente della Giunta prov. di Bolzano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, del 21 ottobre 1976, e` dotata di una ben individuata autonomia rispetto al successivo decreto 28 dicembre 1976, n. 62, al quale, pertanto, non puo` attribuirsi la qualita` di fatto sopravvenuto, che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri. - O. n. 50/1977.

Massima n. 10361

Le attribuzioni peculiari in materia tariffaria, riservate statutariamente (ex art. 13, secondo comma) alla Provincia di Bolzano non sono vulnerate dalla previsione con atto statale di sovrapprezzi e quote di prezzo, che abbiano l'effetto di aumentare le tariffe elettriche, in quanto i relativi provvedimenti (del C.I.P.) assolvono pur sempre la funzione di parametro rispetto al quale le competenze provinciali continuano ad esercitarsi mediandone le variazioni. (Spettanza allo Stato della competenza a determinare le tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire, nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, determinati dalla legge provinciale. Conseguente annullamento della lettera 21 ottobre 1976 del Pres. Giunta prov. e del decreto del Pres. Giunta prov. 28 dicembre 1976, n. 62; nonche` inammissibilita` del ricorso dello stesso Presidente della Provincia di Bolzano con cui si chiedeva l'annullamento del provvedimento del C.I.P. del 23 maggio 1986, n. 32). - S. nn. 46/1962, 217/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara che spetta allo Stato la determinazione delle tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire nell'ambito del suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, in applicazione della legge provinciale; e per effetto annulla la lettera datata 21 ottobre 1976 del Presidente della Giunta provinciale ed il decreto n. 62 dal medesimo emesso in data 28 dicembre 1976;

2) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suddetto Presidente il 16 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze