Corte costituzionale
Sentenza n. 1147/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1147/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1147
Norme oggetto del giudizio
- lettera del ministero del tesoro del 29 gennaio 1988
- decreto del Presidente Giunta Regione Friuli Venezia Giulia del 17 giugno 1988
Parametri
- art. 5, n.8, statuto regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 30 ottobre 1969
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 30 ottobre 1969
Massime
Massima n. 12257
E' inammissibile il conflitto di attribuzione, per carenza di interesse a ricorrere, allorquando l'ente ricorrente risulti aver gia' esercitato le attribuzioni contestate al momento della proposizione del ricorso (nella specie la Regione Friuli Venezia Giulia aveva proposto ricorso avverso la lettera del Ministro del Tesoro, contenente una specifica "vindicatio potestatis" in ordine alla nomina dei vertici di un istituto creditizio, pur avendo gia' provveduto a tale nomina con atto del Presidente dalla Giunta).
Massima n. 12258
l'apertura di una dipendenza e l'attivita' svolta fuori dal territorio regionale dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, comporta che la Regione Friuli-Venezia Giulia non possa esercitare la competenza relativa alla nomina degli amministratori di detto istituto, dovendosi ritenere che la stessa competenza (pure attribuita alla regione dall'art. 5 n. 8 dello statuto e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871) resti riservata allo Stato nei confronti di casse ed enti non aventi carattere locale o regionale. Va, conseguentemente, annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 giugno 1988 che ha disposto in ordine a tali nomine.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23 marzo 1988;
dichiara che spetta allo Stato nominare il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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