Corte costituzionale

Sentenza n. 1147/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1147/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1147

Norme oggetto del giudizio

  • lettera del ministero del tesoro del 29 gennaio 1988
  • decreto del Presidente Giunta Regione Friuli Venezia Giulia del 17 giugno 1988

Parametri

  • art. 5, n.8, statuto regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 30 ottobre 1969
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 30 ottobre 1969

Massime

Massima n. 12257

E' inammissibile il conflitto di attribuzione, per carenza di interesse a ricorrere, allorquando l'ente ricorrente risulti aver gia' esercitato le attribuzioni contestate al momento della proposizione del ricorso (nella specie la Regione Friuli Venezia Giulia aveva proposto ricorso avverso la lettera del Ministro del Tesoro, contenente una specifica "vindicatio potestatis" in ordine alla nomina dei vertici di un istituto creditizio, pur avendo gia' provveduto a tale nomina con atto del Presidente dalla Giunta).

Massima n. 12258

l'apertura di una dipendenza e l'attivita' svolta fuori dal territorio regionale dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, comporta che la Regione Friuli-Venezia Giulia non possa esercitare la competenza relativa alla nomina degli amministratori di detto istituto, dovendosi ritenere che la stessa competenza (pure attribuita alla regione dall'art. 5 n. 8 dello statuto e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871) resti riservata allo Stato nei confronti di casse ed enti non aventi carattere locale o regionale. Va, conseguentemente, annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 giugno 1988 che ha disposto in ordine a tali nomine.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23 marzo 1988;

dichiara che spetta allo Stato nominare il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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