Corte costituzionale

Sentenza n. 1145/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1145/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 752 del 8 novembre 1986
  • art. 3, comma 4, legge n. 752 del 8 novembre 1986
  • art. 6, legge n. 792 del 8 novembre 1986
  • art. 4, legge n. 792 del 8 novembre 1986
  • art. 5, legge n. 752 del 8 novembre 1986

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 13426

Gli atti di indirizzo e coordinamento non possono essere caratterizzati da forme cosi' analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia per poter svolgere le funzioni legislativa e amministrativa loro costituzionalmente affidate; e cio' tanto piu' quando vengono in considerazione competenze di tipo esclusivo, come tali non vincolabili da prescrizioni in grado di snaturarne o di degradarne l'autentico significato costituzionale.

Massima n. 13427

I principi e i criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, nonche' le determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, nel rispetto dei quali devono essere svolti i programmi regionali e provinciali di sviluppo agricolo e forestale e le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture operative nell'ambito delle previsioni di spesa fissate dalla CEE, non possono contenere norme cosi' analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e province autonome lo spazio necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative loro costituzionalmente affidate (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752).

Massima n. 13428

Gli artt. 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 prevedono in via meramente esemplificativa, rispettivamente, per il settore agricolo e per quello forestale, il complesso delle attivita' che potranno beneficare dei finanziamenti da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ma non incidono sulla ripartizione delle competenze tra gli stessi enti in materia e quindi non sono idonei a ledere immediatamente le competenze legislative ed amministrative costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 6 della l. 8 novembre 1986, n. 752).

Massima n. 13429

L'art. 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale, al fine di determinare le somme spettanti alle province autonome, prevede l'intesa tra il Governo ed il presidente della giunta provinciale, concerne soltanto le modalita' procedurali ed i criteri per la determinazione della quota del gettito erariale riservata alle province autonome e quindi non puo' essere invocato con riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalita' di determinazione delle somme di volta in volta predisposte (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della l. 8 novembre 1986, n. 752 che affida al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste il compito di delineare, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, le occorrenze finanziarie necessarie per dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ("Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"), sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21, e all'art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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