Corte costituzionale

Sentenza n. 1111/1988

Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1111/1988
Data di deposito
20 dicembre 1988
Data di decisione
12 dicembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1111

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • legge n. 92 del 21 marzo 1988
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 7, comma 3, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988
  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 22 del 2 febbraio 1988

Parametri

  • art. 9, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 475 del 20 marzo 1974
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 86, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11727

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale l'onere della motivazione dell'impugnazione di leggi statali ha la giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto della stessa onde consentire alla Corte l'accertamento della sussistenza dello specifico interesse a ricorrere e la esatta determinazione dell'oggetto della questione. Pertanto la carenza di motivazione della censura rivolta nella specie all'intero testo normativo, rende inammissibile la questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92). - cfr. S.n. 517/1987.

Massima n. 11738

La previsione, nel decreto legge n. 22 del 1988, di finanziamenti erogati dallo Stato alle Province autonome a condizione che siano da queste programmati gli interventi per impianti sportivi, non lede l'autonomia finanziaria delle stesse Province, che possono elaborare i piani sulla base di scelte e di valutazioni liberamente operate e determinarne i contenuti secondo la tipologia prevista dalla propria legislazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, comma sesto, 2, comma primo, 5, comma primo, 6, comma primo e secondo, 7, comma terzo del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92). - cfr. S.n. 517/1987.

Massima n. 11807

La disposizione del decreto legge n. 22 del 1988, che autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale regionale o provinciale, per la realizzazione di impianti sportivi e determina inoltre la misura di tale contributo, non impone alle Province autonome di concedere propri contributi ai soggetti interessati ne' le vincola al rispetto della misura massima prevista. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quinto, del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22, sollevata in riferimento agli artt. 9 n. 11, 16, 69 a 86 dello Statuto T.A.A. e alle relative norme di attuazione)

Massima n. 11811

Non viola l'autonomia finanziaria delle Province autonome la disposizione del decreto legge n. 22 del 1988, secondo cui le stesse Province, nel quadro degli interventi per impianti sportivi, procedono alla revoca dei contributi non utilizzati, poiche' i programmi ai quali vengono destinate le somme cosi' recuperate sono pur sempre elaborati dalle Province sulla base di scelte liberamente operate.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 nel suo complesso, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11 e 16, nonché da 69 a 86 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1974, n. 475) con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma, 7, terzo comma, e 8, secondo comma, del suindicato d.l. n. 22 del 1988, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, dello stesso d.l., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 11, 16, nonché da 69 a 86 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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