Corte costituzionale

Sentenza n. 1042/1988

Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1042

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1042/1988
Data di deposito
30 novembre 1988
Data di decisione
22 novembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1042

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
  • art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 33 del 22 ottobre 1979
  • art. 24, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, n.2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
  • legge della Regione Emilia Romagna n. 131 del 13 gennaio 1988
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
  • art. 6, lett.m, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 12962

REGIONE EMILIA-ROMAGNA La disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e' riservata allo Stato ai sensi degli artt. 4, n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978. la legge regionale impugnata, stabilendo, in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che se i lavoratori, tramite le rappresentanze di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970, lo richiedano, i datori di lavoro sono obbligati a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche previste dal citato art. 33 attraverso le unita' sanirarie locali, e che queste ultime sono obbligate ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dai datori di lavoro, modifica incisivamente la disciplina statale nella materia 'de qua', creando per la Regione Emilia- Romagna condizioni e modi di tutela della salute nei luoghi di lavoro difformi da quelli previsti per il territorio nazionale. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988 n. 131 ("Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori: Modificazione della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze