Corte costituzionale
Sentenza n. 1042/1988
Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1042
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1042/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1042
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
- art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 33 del 22 ottobre 1979
- art. 24, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 4, n.2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
- legge della Regione Emilia Romagna n. 131 del 13 gennaio 1988
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
- art. 6, lett.m, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 12962
REGIONE EMILIA-ROMAGNA La disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e' riservata allo Stato ai sensi degli artt. 4, n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978. la legge regionale impugnata, stabilendo, in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che se i lavoratori, tramite le rappresentanze di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970, lo richiedano, i datori di lavoro sono obbligati a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche previste dal citato art. 33 attraverso le unita' sanirarie locali, e che queste ultime sono obbligate ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dai datori di lavoro, modifica incisivamente la disciplina statale nella materia 'de qua', creando per la Regione Emilia- Romagna condizioni e modi di tutela della salute nei luoghi di lavoro difformi da quelli previsti per il territorio nazionale. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988 n. 131 ("Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori: Modificazione della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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