Corte costituzionale

Sentenza n. 1031/1988

Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1031

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1031/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1031

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 32, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 29, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 1, ultimo co., legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 1, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 26, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 31, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 27, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 25, legge n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 28, legge n. 979 del 31 dicembre 1982

Parametri

  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia n. 979 del 31 dicembre 1982
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, n.16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.3, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 13272

Sono inammissibili le questioni di legittimita` in via principale, degli artt. 30 e 32 della legge n. 979 del 1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia, per totale carenza di motivazione sulle ragioni dell'impugnativa.

Massima n. 13273

E` cessata la materia del contendere in ordine alla questione sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 29 della legge n. 979/1982, poiche` detta norma (prevedente l'istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, della "Sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente"), prima di avere applicazione, e` stata soppressa con l'art. 2, n. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, onde e` venuto meno l'interesse della regione alla sua impugnazione.

Massima n. 13274

La norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 979/1982 (sulla "difesa del mare") - la quale prevede il potere ministeriale di "regolare l'esercizio delle attivita` marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale - si riferisce, correttamente interpretata, alle sole attivita` di competenza statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 4, n. 3, 10, 12 e 5, n. 16 Statuto spaciale Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 13275

Il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino - che ex art. 1 l. n. 979/1982 va predisposto dal ministro, d'intesa con la regione ed approvato dal C.I.P.E. - costituisce esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nell'ambito di una disciplina volta alla tutela del valore costituzionale relativo alla protezione dell'ambiente (artt. nn. 9 e 32 Cost.) e rientra, pertanto, nei poteri che una legge statale puo` imputare a un organo di governo, quale il C.I.P.E., in relazione a competenze legislative, anche di tipo esclusivo, possedute dalle regioni ad autonomia differenziata. Ne` puo` formare oggetto di censura il fatto che la partecipazione della regione al processo pianificatorio si limiti alla formulazione di un "motivato avviso" entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale il ministro procede autonomamente, stante la discrezionalita` del legislatore in tema di determinazione delle forme piu` opportune di collaborazione della regione in materia di competenza statale e l'idoneita` del suddetto "avviso" a rappresentare le esigenze di cui sono portatrici le regioni in relazione alla determinazione del piano in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 Statuto Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 13276

Poiche` - come gia` riconosciuto - spetta allo Stato individuare le aree da destinare a parchi o a riserve e adottare le conseguenti misure di salvaguardia (sentt. nn. 123 del 1980, 617 del 1987), istituire i parchi o le riserve naturali di interesse nazionale (sent. n. 223 del 1984) e determinarne i relativi confini (sentt. nn. 344 del 1987, 1029 del 1988), l'astratta previsione, ex artt. 25, 26, 27 l. n. 979/1982, di un potere statuale di istituire riserve marine (pur se accompagnata dall'indicazione, contenuta nel successivo art. 31, di prendere in considerazione zone ricomprese nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria) non puo` arrecare, in se`, una lesione diretta ed attuale di competenze regionali (in materia di protezione della natura, urbanistica, caccia e pesca, turismo, igiene e sanita`). Ne` una siffatta violazione puo` discendere dal fatto che l'istituzione delle predette riserve possa avvenire senza una intesa con le regioni interessate ed a seguito di un semplice parere delle medesime, poiche`, nella specie, la scelta dello strumento del parere non appare, sotto il profilo della sua ragionevolezza, sproporzionata rispetto agli interessi della regione coinvolti dall'esercizio del potere statale di istituire riserve nazionali, sempreche`, naturalmente (com'e` nella logica della previsione di qualsiasi forma di collaborazione consultiva) questa possa svolgersi con l'assistenza di una duplice garanzia: a) che la regione possa emettere il proprio parere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi che hanno indotto lo Stato a esercitare il potere in questione nel particolare modo sottoposto all'avviso regionale; b) che la decisione ministeriale eventualmente divergente dal parere regionale sia sorretta da un'adeguata motivazione dell'istituzione della riserva marina. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 25, 26, 27 e 31 della legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 83 d.P.R. n. 616/1977, 4 e 5 Statuto Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 13277

Nella previsione dell'art. 28 legge n. 979/1982, correttamente intesa, l'affidamento della gestione e vigilanza delle riserve marine alle capitanerie di porto costituisce una mera eventualita` che si affianca a quella dell'affidamento ad altri enti pubblici anche territoriali, in correlazione alla varieta` delle configurazioni delle dette riserve, che possono non interessare ovvero coinvolgere attribuzioni regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare"), sollevate dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale della medesima Regione (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1);

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare"), sollevata dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale della medesima Regione (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1);

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare") sollevata dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16 dello Statuto speciale della medesima Regione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 25, 26, 27, 28 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare"), sollevate dal ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 3, 10, 12 e 5, n. 16 dello Statuto speciale della medesima Regione, nonché degli artt. 25, 26, 27, 28 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare"), sollevate dal ricorso della regione Liguria, di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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