Corte costituzionale
Sentenza n. 1029/1988
Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1029
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1029/1988
- Data di deposito
- 15 novembre 1988
- Data di decisione
- 27 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1029
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 5, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 7, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 2, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 3, comma 4, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 3, comma 2, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 3, comma 3, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 4, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
- art. 3, comma 1, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
Parametri
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 83, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
Massime
Massima n. 13416
La disciplina contenuta nell'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di parchi naturali, contrariamente a quella precedente, non configura i parchi come materia a se' stante, ma come istituzioni giuridiche tipizzate e preordinate alla "protezione della natura". - cfr. S.n.233/84.
Massima n. 13417
Il grave ritardo nell'emanazione della legge-quadro sui parchi nazionali non comporta la perdita, per lo Stato, della titolarita' del potere, ne' la piena espansione della competenza regionale. - Cfr. Sentt. nn. 223/84, 344/87.
Massima n. 13418
A norma dell'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 le competenze afferenti ai parchi nazionali si articolano su tre distinti livelli, spettando allo Stato il potere di dettare la legge-quadro, all'ente parco la difesa dell'ecosistema e alla Regione l'effettiva disciplina delle attivita' e dei beni che insistono nell'area protetta.
Massima n. 13419
La previsione da parte della Regione Valle d'Aosta di un organo dotato di poteri di salvaguardia del Parco del Gran Paradiso, contrasta con l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e con il principio di unitarieta' della disciplina dei parchi nazionali (Illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale Val d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)
Massima n. 13420
Spetta allo Stato il potere di definire i confini del Parco del Gran Paradiso, dato che in questa materia assume rilevanza l'interesse nazionale (Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in relazione agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Massima n. 13421
Il divieto di caccia e pesca all'interno dei parchi d'interesse nazionale non puo' essere disciplinato in modo difforme da zona a zona del medesimo parco, stante il principio di unitarieta' dei parchi nazionali posto dall'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 616 del 1977 (Illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle D'Aosta e 83, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Massima n. 13422
La qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione d'appartenenza non puo' farsi rientrare in alcuna delle competenze assegnate alla potesta' legislativa della Valle d'Aosta (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Valle D'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e all'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo "Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze