Corte costituzionale

Sentenza n. 1029/1988

Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1029

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1029/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1029

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 5, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 7, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 2, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 3, comma 4, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 3, comma 2, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 3, comma 3, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 4, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980
  • art. 3, comma 1, delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 ottobre 1980

Parametri

  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 83, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Massime

Massima n. 13416

La disciplina contenuta nell'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di parchi naturali, contrariamente a quella precedente, non configura i parchi come materia a se' stante, ma come istituzioni giuridiche tipizzate e preordinate alla "protezione della natura". - cfr. S.n.233/84.

Massima n. 13417

Il grave ritardo nell'emanazione della legge-quadro sui parchi nazionali non comporta la perdita, per lo Stato, della titolarita' del potere, ne' la piena espansione della competenza regionale. - Cfr. Sentt. nn. 223/84, 344/87.

Massima n. 13418

A norma dell'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 le competenze afferenti ai parchi nazionali si articolano su tre distinti livelli, spettando allo Stato il potere di dettare la legge-quadro, all'ente parco la difesa dell'ecosistema e alla Regione l'effettiva disciplina delle attivita' e dei beni che insistono nell'area protetta.

Massima n. 13419

La previsione da parte della Regione Valle d'Aosta di un organo dotato di poteri di salvaguardia del Parco del Gran Paradiso, contrasta con l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e con il principio di unitarieta' della disciplina dei parchi nazionali (Illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale Val d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

Massima n. 13420

Spetta allo Stato il potere di definire i confini del Parco del Gran Paradiso, dato che in questa materia assume rilevanza l'interesse nazionale (Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in relazione agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Massima n. 13421

Il divieto di caccia e pesca all'interno dei parchi d'interesse nazionale non puo' essere disciplinato in modo difforme da zona a zona del medesimo parco, stante il principio di unitarieta' dei parchi nazionali posto dall'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 616 del 1977 (Illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle D'Aosta e 83, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Massima n. 13422

La qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione d'appartenenza non puo' farsi rientrare in alcuna delle competenze assegnate alla potesta' legislativa della Valle d'Aosta (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Valle D'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e all'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo "Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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