Corte costituzionale

Sentenza n. 1000/1988

Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 1000

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1000/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1000

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 5, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 8-bis, decreto-legge n. 168 del 30 aprile 1981
  • legge n. 331 del 27 giugno 1981
  • art. 2, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
  • art. 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980
  • decreto del Ministro della sanita' del 25 febbraio 1984

Parametri

  • art. 9, n.10, decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 12956

IGIENE E SANITA' - COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME Il decreto 25 febbraio 1984, con il quale il Ministro della Sanita' ha predisposto lo schema - tipo di convenzione per l'esecuzione di controlli medici sullo stato di salute degli aventi titolo a prestazioni economiche di malattia o maternita', stante l'inerzia delle regioni (le quali, d'intesa coll'I.N.P.S., avrebbero dovuto provvedere alla predisposizione stessa), costituisce legittimo esercizio, da parte del competente organo statale di governo, di poteri di controllo sostitutivo, espressamente conferiti dall'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, e strettamente strumentali alla cura di interessi unitari e infrazionabili di cui lo Stato e' portatore, oltre che pienamente coerenti con la normativa in materia. Peraltro, tale esercizio, operante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Provincie autonome, mentre non puo', per la sua stessa natura, non tradursi in una normativa di dettaglio, quale avrebbe dovuto essere quella riservata alle attribuzioni dei titolari dei poteri surrogati, e' necessariamente di tipo soltanto suppletivo, nel senso che non puo' bloccare definitavamente dette attribuzioni e che, ove una regione o provincia autonoma stipulasse con l'I.N.P.S. lo schema - tipo di convenzione previsto in via generale e sostitutiva dal menzionato decreto, quest'ultimo cesserebbe di essere applicabile nella regione o nella provincia che avesse provveduto a superare l'inerzia alla base dell'intervento sostitutivo in questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare gli schemi-tipo di convenzione, come formulati nel decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1984, in applicazione dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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