Corte costituzionale

Ordinanza n. 825/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 825

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
825/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:825

Massime

Massima n. 13859

E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale di una disposizione normativa in luogo di altra, quando la prima non regola la materia in ordine alla quale si fa riferimento nell'ordinanza di remissione. - v. S. nn. 304/1986; 108/1957; 122/1976; 1/1977; 228/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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