Corte costituzionale
Ordinanza n. 825/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 825
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 825/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:825
Massime
Massima n. 13859
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale di una disposizione normativa in luogo di altra, quando la prima non regola la materia in ordine alla quale si fa riferimento nell'ordinanza di remissione. - v. S. nn. 304/1986; 108/1957; 122/1976; 1/1977; 228/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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