Corte costituzionale

Ordinanza n. 809/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 809

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
809/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:809

Massime

Massima n. 15752

Non sussiste per le Regioni l'obbligo di adottare mediante regolamento, anziche' mediante legge, le norme di attuazione relative alle materie delegate dallo Stato, (nella specie: distribuzione di carburanti per uso di autotrazione), non potendo tale obbligo desumersi ne' dall'art. 117, ultimo comma, Cost., ne', tantomeno, dall'art. 7, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, l. regione Basilicata, 2 febbraio 1979, n. 4, denunziato, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, Cost., perche' adotta in forma di legge le norme per il rilascio delle autorizzazioni alla istallazione di distributori di carburanti e per la determinazione dell'orario di esercizio).

Massima n. 15753

Le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante " Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", non possono costituire un parametro di valutazione della legittimita' costituzionale della l. regionale emanata in materia ai sensi dell'art. 7, d.P.R. n. 616 del 1977. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, l. regione Basilicata, 2 febbraio 1979, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 117, ultima comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della regione Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art 117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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