Corte costituzionale
Ordinanza n. 809/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 809
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 809/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:809
Massime
Massima n. 15752
Non sussiste per le Regioni l'obbligo di adottare mediante regolamento, anziche' mediante legge, le norme di attuazione relative alle materie delegate dallo Stato, (nella specie: distribuzione di carburanti per uso di autotrazione), non potendo tale obbligo desumersi ne' dall'art. 117, ultimo comma, Cost., ne', tantomeno, dall'art. 7, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, l. regione Basilicata, 2 febbraio 1979, n. 4, denunziato, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, Cost., perche' adotta in forma di legge le norme per il rilascio delle autorizzazioni alla istallazione di distributori di carburanti e per la determinazione dell'orario di esercizio).
Massima n. 15753
Le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante " Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", non possono costituire un parametro di valutazione della legittimita' costituzionale della l. regionale emanata in materia ai sensi dell'art. 7, d.P.R. n. 616 del 1977. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, l. regione Basilicata, 2 febbraio 1979, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 117, ultima comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della regione Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art 117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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