Corte costituzionale
Ordinanza n. 806/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 806
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 806/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:806
Massime
Massima n. 13857
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto e sesto, L. 18 maggio 1975, n. 110, laddove punisce con pena edittale superiore al minimo a quella prevista per la detenzione o il porto di armi comuni da sparo la detenzione di armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso (in quanto la diversita' di trattamento sanzionatorio penelizzerebbe, anche in quanto e' inapplicabile nel secondo caso l'attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895, l'ipotesi con evidenti aspetti di minore pericolosita'), trattandosi di questione gia' decisa nel senso dell'infondatezza e non essendo stati addotti profili nuovi o diversi da quelli gia' precedentemente esaminati. Il riferimento alla giurisprudenza secondo cui non sono punibili i reati impossibili e al fatto che la giurisprudenza dei giudici di merito e' di regola attestata sui minimi di pena non e' tale da giustificare un mutamento di giurisprudenza, in quanto non e' in base ad assunte illegittime applicazioni della norma sul minimo e massimo della pena che puo' dichiararsi irrazionale la disposizione impugnata. - v. S. n.171/1986; ord. nn. 307/86, 162/87 e 154/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Lucca, Bra e Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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