Corte costituzionale

Ordinanza n. 806/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 806

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
806/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:806

Massime

Massima n. 13857

E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto e sesto, L. 18 maggio 1975, n. 110, laddove punisce con pena edittale superiore al minimo a quella prevista per la detenzione o il porto di armi comuni da sparo la detenzione di armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso (in quanto la diversita' di trattamento sanzionatorio penelizzerebbe, anche in quanto e' inapplicabile nel secondo caso l'attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895, l'ipotesi con evidenti aspetti di minore pericolosita'), trattandosi di questione gia' decisa nel senso dell'infondatezza e non essendo stati addotti profili nuovi o diversi da quelli gia' precedentemente esaminati. Il riferimento alla giurisprudenza secondo cui non sono punibili i reati impossibili e al fatto che la giurisprudenza dei giudici di merito e' di regola attestata sui minimi di pena non e' tale da giustificare un mutamento di giurisprudenza, in quanto non e' in base ad assunte illegittime applicazioni della norma sul minimo e massimo della pena che puo' dichiararsi irrazionale la disposizione impugnata. - v. S. n.171/1986; ord. nn. 307/86, 162/87 e 154/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Lucca, Bra e Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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