Corte costituzionale
Ordinanza n. 787/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 787
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 787/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:787
Massime
Massima n. 13852
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato in quanto, ricostruiti esattamente lo svolgersi cronologico dei fatti e le tesi sostenute, non risulta che ignoranza od errore siano stati addotti dall'imputato, di talche' difetta la rilevanza della questione stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p., sollevata con ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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