Corte costituzionale

Ordinanza n. 787/1988

Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 787

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
787/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:787

Massime

Massima n. 13852

E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato in quanto, ricostruiti esattamente lo svolgersi cronologico dei fatti e le tesi sostenute, non risulta che ignoranza od errore siano stati addotti dall'imputato, di talche' difetta la rilevanza della questione stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p., sollevata con ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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