Corte costituzionale
Ordinanza n. 761/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 761
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 761/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:761
Massime
Massima n. 13864
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 395 c.p.p., primo comma, 115, secondo comma, e 229 n. 2, c.p. nella parte in cui consentono al giudice istruttore di applicare discrezionalmente la misura di sicurezza della liberta' vigilata ad imputati contro i quali si sia proceduto con istruzione sommaria - e pertanto senza interogatorio da parte del giudice istruttore - e per i quali egli, in accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il proscioglimento; e cio' senza che allo stesso g.i. sia consentito di disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al precipuo e unico scopo di valutare l'eventuale sussistenza di pericolosita' sociale nei giudicabili, in quanto la questione di legittimita' costituzionale risulta proposta congiuntamente alla declaratoria di non doversi procedere contro gli imputati perche' il fatto non sussiste, sicche' la possibilita' di applicare le norme impugnate e' preclusa al giudice 'a quo' perche' essa spetta a questo punto solo ai giudici dell'impugnazione o, in sede di esecuzione, al magistrato di sorveglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 gennaio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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