Corte costituzionale
Ordinanza n. 759/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 759
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 759/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:759
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1981
Parametri
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
Massime
Massima n. 15649
E' legittimamente applicabile alla regione Sardegna il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981 - emanato in attuazione dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119 - per quanto concerne l'obbligo imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengano disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981, di versare tutte le disponibilita' eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2), nonche' di versare" l'intera disponibilita' depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare dell'importo massimo che puo' essere detenuto presso di se'" (art. 3). Su tutti i punti in questione, infatti, la Corte, con sentenza n. 162/1982, - pronunziata in giudizio in via principale sul suddetto art. 40, oltre che su altri articoli della legge n. 119/1981 - confutando tutti gli argomenti ora di nuovo addotti dalla ricorrente, ha escluso la lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. (Manifesta spettanza allo Stato, dando attuazione, con il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di dettare le modalita' ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilita' degli enti di cui al detto art. 40). - S. n. 95/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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