Corte costituzionale

Ordinanza n. 759/1988

Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 759

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
759/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:759

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1981

Parametri

  • art. 8, statuto regione Sardegna
  • art. 7, statuto regione Sardegna
  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949

Massime

Massima n. 15649

E' legittimamente applicabile alla regione Sardegna il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981 - emanato in attuazione dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119 - per quanto concerne l'obbligo imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengano disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981, di versare tutte le disponibilita' eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2), nonche' di versare" l'intera disponibilita' depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare dell'importo massimo che puo' essere detenuto presso di se'" (art. 3). Su tutti i punti in questione, infatti, la Corte, con sentenza n. 162/1982, - pronunziata in giudizio in via principale sul suddetto art. 40, oltre che su altri articoli della legge n. 119/1981 - confutando tutti gli argomenti ora di nuovo addotti dalla ricorrente, ha escluso la lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. (Manifesta spettanza allo Stato, dando attuazione, con il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di dettare le modalita' ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilita' degli enti di cui al detto art. 40). - S. n. 95/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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