Corte costituzionale
Ordinanza n. 755/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 755
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 755/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:755
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge provincia Bolzano n. 38 del 20 settembre 1973
- art. 16, comma 7, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970
- art. 16, comma 6, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970
Parametri
- art. 10, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 3, legge n. 765 del 5 agosto 1967
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 14172
A seguito della deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano urbanistico rielaborato e dell'entrata in vigore delle leggi provinciali 24 novembre 1980, n. 34 e 27 gennaio 1987, n. 3, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P.G.P 23 giugno 1970, n. 20 (nel testo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38) denunziato in quanto, prevedendo che la Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in condizione di controdedurre, violerebbe l'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1967, n. 765, nonche' degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il T.A.A..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza plenaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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