Corte costituzionale

Ordinanza n. 755/1988

Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 755

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
755/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:755

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge provincia Bolzano n. 38 del 20 settembre 1973
  • art. 16, comma 7, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970
  • art. 16, comma 6, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970

Parametri

  • art. 10, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, Costituzione
  • art. 3, legge n. 765 del 5 agosto 1967
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 14172

A seguito della deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano urbanistico rielaborato e dell'entrata in vigore delle leggi provinciali 24 novembre 1980, n. 34 e 27 gennaio 1987, n. 3, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P.G.P 23 giugno 1970, n. 20 (nel testo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38) denunziato in quanto, prevedendo che la Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in condizione di controdedurre, violerebbe l'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1967, n. 765, nonche' degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il T.A.A..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza plenaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze