Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:7
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 10169
Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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