Corte costituzionale
Ordinanza n. 602/1988
Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 602
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 602/1988
- Data di deposito
- 31 maggio 1988
- Data di decisione
- 12 maggio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:602
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11734
E' manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost., dell'art. 1901, secondo e terzo comma, c.c. nella parte in cui riconosce all'assicuratore il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso all'assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, allorche' il contratto si sia rinnovato per difetto di tempestiva disdetta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Torino, in relazione all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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