Corte costituzionale

Ordinanza n. 577/1988

Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n. 577

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
577/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
11 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:577

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 7 agosto 1978
  • art. 11, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 36 del 3 settembre 1976

Massime

Massima n. 9237

La legge della provincia di Trento 7 agosto 1978, n. 27, concernente la utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunita', per le loro attivita' culturali, sociali, civili e di tempo libero, ha implicitamente abrogato "ratione materiae" l'art. 11 terzo comma della legge provinciale 3 settembre 1976 n. 36, ovverosia l'unica disposizione che, in un contesto legislativo attinente ad un settore piu' ampio, disciplinava lo specifico aspetto della utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche.

Massima n. 9238

L'esercizio della potesta' legislativa concorrente, riconosciuta dagli statuti speciali di autonomia a telune regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nell'obbligare gli enti titolari a rispettare i principi e gli interessi generali, ai quali si informa la legislazione dello Stato, non comporta che debbano essere pedissequemente ripetute le norme cui viceversa gli enti medesimi possono introdurre le variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessita' territoriali. La disciplina provinciale di Trento concernente l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole fuori dell'orario scolastico - da ritenersi esplicazione della potesta' legislativa concorrente della provincia stessa (art. 9, nn. 2 e 11 del relativo Statuto - che subordini l'utilizzazione di tali b eni al solo parere dei consigli di circolo o di istituto, anziche' all'assenso di essi, e' conforme ai principi posti della legislazione statale (quali: preminenza delle attivita' didattiche della scuola rispetto ad altre, compatibilita' di queste con le finalita' della scuola, svolgimento delle "altre" attivita' fuori dell'orario scolastico, conformita' ai criteri di utilizzazione stabiliti dagli organi scolastici). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 1978 n. 27 in riferimento agli artt. 5 e 9 del d.P.R. 312 agosto 1972, n. 670 e all'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517). - cfr. S.n. 97/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 1978 n. 27 in riferimento agli artt. 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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