Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1988

Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 524

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
524/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:524

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 245 del 15 giugno 1984
  • art. 2, legge n. 245 del 15 giugno 1984

Parametri

  • art. 4, n.12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 44, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 47, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 9223

La legge 15 giugno 1984 n. 245 tutela adeguatamente la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia al procedimento di formazione del "piano generale dei trasporti", attribuendo ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate la facolta' di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per l'elaborazione del piano. Detta legge, inoltre, concerne una previsione programmatrice, necessariamente generale ed astratta, e dunque non preclude la consultazione della medesima Regione in ordine alla concreta istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi di trasporto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge n. 245 cit., proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto Speciale).

Massima n. 9226

L'"intesa" raggiunta tra lo Stato e le Province autonome nella fase di predisposizione del piano generale dei trasporti e' vincolante anche nelle successive fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 15 giugno 1984 n. 245, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo la recessivita' dell'intesa nelle fasi successive a quella di predisposizione del piano).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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