Corte costituzionale
Ordinanza n. 524/1988
Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 524
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 524/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:524
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 245 del 15 giugno 1984
- art. 2, legge n. 245 del 15 giugno 1984
Parametri
- art. 4, n.12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 44, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 47, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 9223
La legge 15 giugno 1984 n. 245 tutela adeguatamente la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia al procedimento di formazione del "piano generale dei trasporti", attribuendo ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate la facolta' di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per l'elaborazione del piano. Detta legge, inoltre, concerne una previsione programmatrice, necessariamente generale ed astratta, e dunque non preclude la consultazione della medesima Regione in ordine alla concreta istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi di trasporto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge n. 245 cit., proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto Speciale).
Massima n. 9226
L'"intesa" raggiunta tra lo Stato e le Province autonome nella fase di predisposizione del piano generale dei trasporti e' vincolante anche nelle successive fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 15 giugno 1984 n. 245, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo la recessivita' dell'intesa nelle fasi successive a quella di predisposizione del piano).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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