Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1988

Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 495

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
495/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:495

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 464 del 4 agosto 1984
  • art. 2, legge n. 464 del 4 agosto 1984
  • art. 3, legge n. 464 del 4 agosto 1984

Parametri

  • art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 9077

Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attivita' inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalita' di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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