Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Massime
Massima n. 10216
Non e` contraria agli intenti della legge di delega ne` e` irragionevole, la scelta del legislatore di differenziare - data la diversa entita` dei rispettivi costi di organizzazione - i modi di determinazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati, rispetto a quelli degli altri redditi di lavoro autonomo: le disposizioni della Costituzione non escludono, d'altro canto, la pluralita` delle possibili scelte e quindi gli eventuali interventi migliorativi da parte del legislatore ordinario. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 50, comma quarto, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, denunziato nella parte in cui non esclude dai redditi di lavoro autonomo di cui al precedente art. 49, lett. a - ossia dai redditi diversi da quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di impresa - le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale). - v. S. n. 252/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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