Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Massime

Massima n. 10216

Non e` contraria agli intenti della legge di delega ne` e` irragionevole, la scelta del legislatore di differenziare - data la diversa entita` dei rispettivi costi di organizzazione - i modi di determinazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati, rispetto a quelli degli altri redditi di lavoro autonomo: le disposizioni della Costituzione non escludono, d'altro canto, la pluralita` delle possibili scelte e quindi gli eventuali interventi migliorativi da parte del legislatore ordinario. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 50, comma quarto, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, denunziato nella parte in cui non esclude dai redditi di lavoro autonomo di cui al precedente art. 49, lett. a - ossia dai redditi diversi da quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di impresa - le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale). - v. S. n. 252/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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