Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:354
Massime
Massima n. 13632
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, L. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - ove ritenuto applicabile anche alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O., nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1, L. 3 giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di piu' pensioni. - cfr. S.n. 349/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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