Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:107
Massime
Massima n. 10286
L'applicazione dell'equo canone (in luogo del "canone sociale") - qualora il reddito del pubblico dipendente assegnatario di alloggio I.A.C.P. ecceda determinati livelli - non comporta la definitiva novazione del rapporto di assegnazione, nel quale anche in tal caso coesistono, con aspetti privatistici, elementi pubblicistici, attinenti sia al titolo dell'assegnazione e sia alla sempre aperta possibilita` di un ripristino del canone sociale. Pertanto e` giustificata, anche in ragione della comune natura pubblica dell'ente datore di lavoro e dell'I.A.C.P., la perdurante applicabilita` dell'istituto delle ritenute su stipendi salari e pensioni degli inquilini-pubblici dipendenti, che costituisce soltanto una speciale modalita` di riscossione dell'equo canone, di per se` non vessatoria, in quanto nei confronti della stessa sono consentiti rimedi giurisdizionali (quanto alla determinazione del canone e alla conseguente legittimita` e ulteriore eseguibilita` della ritenuta). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 62 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, 22 e 23 legge 8 agosto 1977, n. 513).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 62 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e degli artt. 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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