Corte costituzionale
Ordinanza n. 1046/1988
Corte cost., ord. 30 novembre 1988, n. 1046
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1046/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1046
Massime
Massima n. 31333
Il precetto di cui all'art. 97 Cost. - che concerne l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici - non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attività economiche (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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