Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1987

Corte cost., sent. 31 marzo 1987, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1987
Data di deposito
31 marzo 1987
Data di decisione
25 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:87

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 11 del 26 gennaio 1982
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981

Parametri

  • art. 19, statuto regione Sicilia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, parte 2^, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 4135

Il contributo di solidarieta` nazionale, previsto dall'art. 38 dello Statuto speciale siciliano, con lo scopo di "bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale", e` inteso a realizzare un impegno di solidarieta` dello Stato attraverso il versamento alla Regione di mezzi a destinazione vincolata, per la realizzazione di un piano di lavori pubblici; versamento che, mentre costituisce adempimento di un obbligo costituzionale, non e`, peraltro, vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalita` di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale, essendo questi rimessi ad una valutazione del legislatore ordinario non meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi originari o di quelli relativi al precedente computo. Pertanto non essendo prevista la partecipazione della Regione al procedimento di revisione quinquennale, ne` altra forma di garanzia, ne` valendo inoltre il richiamo al procedimento di legiferazione "contrattata" previsto dall'art. 43 dello Statuto quando si tratti - come nella specie - di normativa ordinaria e non gia` di attuazione (dello Statuto), ben poteva la norma impugnata modificare la misura del contributo senza previa intesa con la Regione, non risultando da cio` violato l'art. 38 dello Statuto, ma neanche l'art. 19 dello statuto che fissa la data di approvazione del bilancio regionale e la decorrenza dell'esercizio finanziario, poiche` la legge impugnata non tocca tale materia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19 e 38 dello Statuto speciale siciliano - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 - conv. nella L. 26 gennaio 1982 n. 11 - a norma del quale sono state ridotte di Lit. 25.000 milioni le somme dovute per l'anno 1981 alla Regione Sicilia, ai sensi della L. 27 aprile 1978 n. 182).

Massima n. 4136

Ai sensi dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria) spettano alla Regione, oltre alle entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura degli oneri connessi a particolari finalita` statali; tale eccezione richiede, peraltro, l'inclusione - nella legge istitutiva (confermativa o maggiorativa) dei predetti tributi - di una apposita clausola di destinazione alle suddette finalita` o altro pertinente, specifico riferimento ad esse. Il che non si riscontra nell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 677 del 26 novembre 1981, che devolve integralmente allo Stato l'importo della tassa per il rilascio dei diplomi di maturita`, senza fissare un qualsiasi collegamento tra detta devoluzione e le specifiche "finalita` contingenti o continuative dello Stato", che dovrebbero essere con essa perseguite. Pertanto esso e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano, e 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074. - S. n. 61/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 "Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali" (conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11), in riferimento agli artt. 19 e 38 dello Statuto della Regione Sicilia; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 26 gennaio 1982, n. 11 (Conversione in legge del d.l. 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), in riferimento agli artt. 19, 36 e 38 dello Statuto della Regione Sicilia; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 "Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali" (conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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