Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1987

Corte cost., sent. 5 marzo 1987, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1987
Data di deposito
5 marzo 1987
Data di decisione
26 febbraio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:70

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 11 del 26 gennaio 1982
  • art. 3, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981

Parametri

  • art. 54, comma 4, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 4101

In materia di finanza regionale, l'art. 8 dello Statuto speciale sardo indicava le quote di imposte erariali costituenti entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa spettante (tranne che per la imposta sul valore aggiunto). Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse gran parte delle imposte in detta norma enumerate) la determinazione delle somme necessarie ad assicurare alla Regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi e` stata operata con norme aventi forza di legge, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 54, comma quarto dello Statuto, a tenor del quale le disposizioni del precedente titolo III - in cui e` compreso l'art. 8 cit. - possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, "in ogni caso sentita la Regione". A tale procedura - "rinforzata" dalla garanzia della partecipazione regionale - doveva percio` farsi ricorso anche per ogni successiva modificazione della legislazione ordinaria emanata al riguardo, in quanto incidente sulla normativa dell'art. 8 cit.; cio` che, invece, e` stato omesso nel caso dell'impugnato d.l. n. 677 emanato senza l'acquisizione del parere regionale. Ne` a giustificare tale omissione vale l'urgenza del provvedere: giacche` tale esigenza avrebbe potuto, bensi`, consigliare in linea eccezionale la partecipazione della Regione al procedimento con modalita` peculiari (quali la presenza nel Consiglio dei ministri del Presidente della Regione stessa), e, in ogni caso, alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel procedimento di conversione del decreto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 54, comma quarto, l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 677 (conv. nella l. 26 gennaio 1982 n. 11), nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione sarda.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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