Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1987
Corte cost., sent. 5 marzo 1987, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1987
- Data di deposito
- 5 marzo 1987
- Data di decisione
- 26 febbraio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:70
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 11 del 26 gennaio 1982
- art. 3, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
Parametri
- art. 54, comma 4, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 4101
In materia di finanza regionale, l'art. 8 dello Statuto speciale sardo indicava le quote di imposte erariali costituenti entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa spettante (tranne che per la imposta sul valore aggiunto). Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che soppresse gran parte delle imposte in detta norma enumerate) la determinazione delle somme necessarie ad assicurare alla Regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi e` stata operata con norme aventi forza di legge, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 54, comma quarto dello Statuto, a tenor del quale le disposizioni del precedente titolo III - in cui e` compreso l'art. 8 cit. - possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, "in ogni caso sentita la Regione". A tale procedura - "rinforzata" dalla garanzia della partecipazione regionale - doveva percio` farsi ricorso anche per ogni successiva modificazione della legislazione ordinaria emanata al riguardo, in quanto incidente sulla normativa dell'art. 8 cit.; cio` che, invece, e` stato omesso nel caso dell'impugnato d.l. n. 677 emanato senza l'acquisizione del parere regionale. Ne` a giustificare tale omissione vale l'urgenza del provvedere: giacche` tale esigenza avrebbe potuto, bensi`, consigliare in linea eccezionale la partecipazione della Regione al procedimento con modalita` peculiari (quali la presenza nel Consiglio dei ministri del Presidente della Regione stessa), e, in ogni caso, alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel procedimento di conversione del decreto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 54, comma quarto, l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 677 (conv. nella l. 26 gennaio 1982 n. 11), nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione sarda.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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