Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1987
Corte cost., sent. 2 marzo 1987, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1987
- Data di deposito
- 2 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 febbraio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 4096
Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22 della L. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto nel trasferimento di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, non troverebbero applicazione le limitazioni numeriche di cui al successivo art. 23 della stessa legge).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze