Corte costituzionale

Sentenza n. 611/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 611

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
611/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:611

Norme oggetto del giudizio

  • deliberaz. Organo di riesame bilanci reg.T.A.Adige n. 37 del 22 dicembre 1986
  • deliberaz. Organo di riesame bilanci reg.T.A.Adige n. 36 del 25 novembre 1986
  • deliberaz. Organo di riesame bilanci reg.T.A.Adige n. 35 del 3 novembre 1986
  • deliberaz. Organo di riesame bilanci reg.T.A.Adige n. 33 del 30 dicembre 1985

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 35, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 3952

Ai fini della tempestivita` del ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti, nei termini previsti dall'art. 39 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la conoscenza legale di un atto che abbia una natura normativa e non sia, comunque, diretto a destinatari determinati, decorre dalla sua pubblicazione nel giornale ufficiale (Bollettino Ufficiale), essendo quest'ultima assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale; ne` ha rilievo a tali fini l'invio (disposto dall'art. 57, ultimo comma, St. T.A.A.) del Bollettino al Commissario di Governo. (Inammissibilita` per tardivita` del conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino Alto Adige in relazione alla delibera n. 34 del 18 luglio 1986, adottata dall'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti). - V. S. n. 132/1976.

Massima n. 3953

La delibera dell'"Organo regionale di riesame" per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione Trentino Alto Adige e' atto normativo, posto in essere nell'esercizio di un potere abilitato a produrre diritto da norme costituzionali (art. 84, ultimo comma, St. T.A.A.), collocato in un rango primario e qualificabile come atto avente lo stesso valore della legge regionale anche se frutto di una competenza atipica e del tutto eccezionale legata alla particolare struttura istituzionale della medesima Regione e, inoltre,integralmente sostitutivo dell'approvazione consiliare, in quanto lo speciale Organo di riesame, in presenza di determinate circostanze, e' costituzionalmente chiamato ad approvare i bilanci in sostituzione delle assemblee consiliari ed esercitando cosi', in via del tutto eccezionale, una competenza che e' normalmente riservata all'esclusivo potere delle assemblee stesse. Conseguentemente, essa deve avere lo stesso trattamento giuridico della legge di bilancio ed essere quindi soggetta ai controlli previsti per tutti gli atti di valore legislativo della regione (art. 55 st.), poiche' la esclusione di qualsiasi controllo sulla loro legittimita' - e particolarmente per quelli di fondamentale importanza per la vita e il funzionamento della regione - sia da parte del Governo, sia da parte della Corte costituzionale, costituirebbe un'inammissibile deroga al regime costituzionale dei controlli. (Non spettanza al Presidente della Regione Trentino Alto Adige della competenza ad effettuare, in mancanza del previo espletamento del procedimento di controllo di cui all'art. 55 St. T.A.A., la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti, di cui all'art. 84, u. comma, St. T.A.A. e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 470; conseguente annullamento delle pubblicazioni delle delibere dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti - n. 33 del 30 dicembre 1985; n. 35 del 3 novembre 1986; n. 36 del 25 novembre 1986; n. 37 del 22 dicembre 1986 - impugnate con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto Adige).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara inammissibile per tardività il conflitto di attribuzione n. 41 del 1986 indicato in epigrafe;

b) dichiara che non spetta al Presidente della Regione Trentino Alto Adige effettuare in mancanza del previo espletamento del procedimento di controllo di cui all'art. 55 dello Statuto della Regione, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti di cui all'art. 84, ultimo comma dello Statuto della regione (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione in materia (D.P.R. 28 marzo 1975, n. 470);

c) annulla, di conseguenza, le pubblicazioni delle delibere dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti impugnate con i ricorsi nn. 18/86 e 2, 5, 6/87.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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