Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1987
Corte cost., sent. 2 marzo 1987, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1987
- Data di deposito
- 2 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 febbraio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, 2^cpv,2^p., legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 35, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 4082
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (contenente Norme di attuazione dello Statuto siciliano) spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalita` contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Pertanto, in quanto privo della clausola di destinazione, ovvero dell'espressa indicazione delle finalita` alle quali e` destinato il tributo previsto, contrasta con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti alla tassa di circolazione sugli autoveicoli e autoscafi, disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52) sono riservati all'erario. - S.nn. 75/1967; 47/1968; 49/1972.
Massima n. 4083
Mentre le entrate regionali provenienti dal bilancio dello Stato possono essere legittimamente assoggettate dalla legge statale al regime di tesoreria dello Stato, senza ledere l'autonomia regionale - ancorche` si tratti di entrate di regioni a Statuto speciale, come il contributo statale devoluto alla Regione siciliana a titolo di solidarieta` nazionale ex art. 38 dello Statuto - non possono esserlo, invece, i tributi "propri" della regione Sicilia, da identificarsi esclusivamente con quelli direttamente deliberati dalla regione al fine di far fronte a particolari esigenze della comunita` regionale (artt. 36 dello Statuto speciale, 2 e 6, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 36, 37 e 43 dello Statuto speciale siciliano (r.d. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, comma primo, parte prima del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - l'art. 35 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla Regione Sicilia (ex art. 36 Statuto stesso), assoggettandoli al regime di versamento e giacenza presso la tesoreria dello Stato previsto dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981 (modificato successivamente dall'art. 21 del d.l. n. 463 del 1983, dall'art. 35 della legge 730 del 1983 e dall'art. 3 della L.n. 720 del 1984). - S.nn. 243/1985; 162/1982; 245/1984; 155/1977; 94/1981; 271/1986; 71/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti) continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla Regione Sicilia (ex art. 36 R.d.legisl. 15 maggio 1946, n. 455).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze