Corte costituzionale

Sentenza n. 561/1987

Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 561

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
561/1987
Data di deposito
18 dicembre 1987
Data di decisione
10 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:561

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 10, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 22, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 9, comma 1, legge n. 313 del 11 marzo 1968
  • art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 11, legge n. 313 del 11 marzo 1968
  • art. 10, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 22, legge n. 648 del 10 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 3836

Il diritto alla liberta` sessuale,concernendo uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e` senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va compreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti ai sensi dell'art. 2 Cost.

Massima n. 3838

L'assenza di tutela risarcitoria, nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, per la violenza carnale consumata, ad opera di militari stranieri,in occasione di fatti bellici, non e' coerente con i principi ispiratori di tale ordinamento, nel quale invero il trattamento pensionistico e' estrinsecazione di un principio solidaristico nei confronti delle vittime della guerra e non concerne solo le conseguenze economiche dei fatti bellici (come dimostra la normativa per i superstiti), rivelandosi, altresi', disarmonica anche a fronte della tutela assicurata per i danni alle cose (dalla normativa sui danni di guerra), atteso il maggior valore dato dalla Costituzione alla persona umana rispetto alle situazioni a contenuto economico; essa non e', comunque, giustificata proprio a causa della mancata operativita' del principio di solidarieta' nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta' economica. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 10, comma primo, e 22 L. 10 agosto 1950, n. 648; 9, comma primo, e 11 L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, comma primo, 11 e 83 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. - v. S. n. 184/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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