Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1987

Corte cost., sent. 17 febbraio 1987, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1987
Data di deposito
17 febbraio 1987
Data di decisione
11 febbraio 1987
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 4, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 2, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 5-quinquies, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • decreto ministeriale n. 12 del 3 gennaio 1983
  • nota del ministro dei lavori pubblici del 5 gennaio 1983
  • decreto ministeriale del 5 luglio 1984
  • art. 3, legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • art. 5-quinquies, legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 5, legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • art. 4, legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • deliberazione cipe del 30 maggio 1985
  • pr.3143/AG, decreto ministeriale del 26 luglio 1985

Parametri

  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 4064

Nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale non e` in via generale consentita la trasposizione di istituti propri del processo ordinario.

Massima n. 4065

La possibilita` di ricorso alla Corte costituzionale non e` preclusa per effetto dell'omessa impugnazione di un atto normativo precedente avente contenuto eguale o analogo, in quanto, avendo ogni atto normativo una propria autonomia nell'ambito dell'ordinamento,non e` configurabile una situazione di acquiescenza in conseguenza di tale omissione; in sede di conflitto di attribuzione tra Regioni (o Province autonome) e Stato, la pretesa acquiescenza in nessun caso potrebbe essere riferita agli atti amministrativi censurati, rispetto ai quali la legge non impugnata opera - ricorrendone il caso - come mero presupposto. - v. S.nn. 44/1957, 3/1964 e 171/1971.

Massima n. 4066

L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento consente la sostituzione degli organi statali alle regioni (o province autonome) solo nei limiti imposti dall'interesse nazionale; pertanto, e` compito della Corte verificare se tale interesse effettivamente sussista e, in ipotesi affermativa, se l'intervento statale risulti contenuto nei limiti segnati da una reale esigenza. - cfr. S.nn. 340/1983 e 357/1985.

Massima n. 4067

Legittimamente lo Stato ha riservato a se stesso - utilizzando, peraltro, la collaborazione di organi di enti locali - l'attuazione delle misure finanziarie agevolative preordinate al reperimento di abitazioni da assegnare gli sfrattati: in quanto, per la notevolissima rilevanza sociale dello scopo perseguito e per l'estrema urgenza con cui le misure predisposte dovevano essere attuate, l'intervento statale rientra nei limiti dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ne` rileva, in contrario, la legislazione provinciale successiva al d.l. n. 9 del 1982, al quale gli impugnati decreti ministeriali hanno dato attuazione. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere - relativamente ai territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano - in ordine alla destinazione della quota di finanziamento da ripartirsi nel biennio 1982-1983 tra i comuni individuati dal CER per la realizzazione di programmi straordinari per l'edilizia abitativa, nonche` della quota per l'acquisizione o l'urbanizzazione primaria di aree fabbricabili ad uso residenziale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, d.l. n. 9 - convertito nella l. n. 94 - del 1982).

Massima n. 4068

Il d.l. n. 12 del 1985, rettamente interpretato, non priva le Province autonome dei rivendicati poteri relativi all'individuazione, nell'ambito dei rispettivi territori, dei comuni a piu` alta tensione abitativa, e alla ripartizione fra essi dei fondi straordinari occorrenti ad attuare il programma di reperimento, da parte dei comuni, di alloggi abitativi a favore degli sfrattati; il riferimento ai "fondi ordinari", contenuto nel citato art. 5-quinquies, valendo semplicemente a ribadire il perdurante obbligo dello Stato alla loro erogazione. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 5-quinquies, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modif. nella l. 5 aprile 1985 n. 118, impugnati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 8, n.10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 4069

Poiche` il d.l. n. 12 - convertito nella L.n. 118 - del 1985 non prevede poteri di sostituzione da parte dello Stato nei confronti delle Province autonome, i provvedimenti governativi adottati in attuazione del suddetto d.l. risultano invasivi di attribuzioni spettanti alle medesime Province ex artt. 8, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano del potere di individuare, nei rispettivi territori, i comuni ad altra tensione abitativa, ai sensi dell'art. 5, d.l. n.12 cit., e di disporre in ordine ai fondi assegnati dallo Stato per l'acquisto, da parte dei comuni, di abitazioni da destinare agli sfrattati, ai sensi dell'art. 4, stesso d.l.; conseguente annullamento della delibera CIPE 30 maggio 1985, nella parte concernente il territorio delle due Province, e del d.m. lav.pubbl. 26 luglio 1985, prot.n. 3143/AG).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

I) dichiara che spetta allo Stato:

a) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanziamento di cui all'art. 2 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, come disposto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 3 gennaio 1983 (prot.n. 12) e nella nota dello stesso Ministro in data 5 gennaio 1983 (prot. n. 85/c), relativamente al territorio della Provincia di Trento;

b) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto nei provvedimenti suddetti, relativamente al territorio della Provincia di Bolzano;

c) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanziamento di cui all'art. 3 d.l. cit., come disposto dal decreto del detto Ministro in data 4 luglio 1984 (prot. n. 2180/AG) relativamente al territorio della Provincia di Trento;

d) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto dal decreto dello stesso Ministro in data 5 luglio 1984 (prot. n. 2181/AG) relativamente al territorio della Provincia di Bolzano;

II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 5-quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 come conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, in riferimento agli artt. 3, terzo co., 8 n. 10, 16 e 78 dello Statuto Trentino-Alto Adige (T.U. approvato con d.P.R. 21 agosto 1972 n. 670);

III) dichiara che spetta alle Province di Trento e di Bolzano, nell'ambito del rispettivo territorio:

a) di individuare i Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 12 del 1985 cit.; conseguentemente annulla la delibera CIPE in data 30 maggio 1985, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, nella parte concernente il territorio delle due Province;

b) di disporre in ordine ai fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 12 del 1985 cit. con decreto del detto Ministro in data 26 luglio 1985 (prot. n. 3143/AG) e di conseguenza annulla il decreto medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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