Corte costituzionale
Sentenza n. 433/1987
Corte cost., sent. 3 dicembre 1987, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, alinea, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 9, cpv, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 6, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 2, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 3, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 1, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 8, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 10, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 9, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 7, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 5, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 2, punto 4, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 13, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 11, comma 2, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 11, comma 3, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 11, comma 1, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 4, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
- art. 5, legge n. 674 del 20 ottobre 1978
Parametri
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, lett.d, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 3770
I principi posti dall'art. 78 st. T.A.A. non si applicano ai finanziamenti settoriali di tipo straordinario; sicche` legittimamente il legislatore statale ha disposto la ripartizione tra le Regioni (e non anche la devoluzione alle Province delle quote loro spettanti) delle somme dirette a favorire la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori agricoli e a incentivarne i programmi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 78 st. T.A.A. - degli artt. 9, cpv. e 10, alinea, L. 20 ottobre 1978, n. 674). - v. S. n. 195/1986.
Massima n. 3760
La materia "agricoltura", assegnata alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sardegna, assume un autonomo e distinto rilievo rispetto alla materia "politica (o regolazione) dei prezzi e dei mercati", attribuita alla competenza statale. Rientrano, percio`, nella prima (e non nella seconda) gli interventi previsti dagli artt. 2, e successivi della L. 20 ottobre 1978, n. 674, incidenti direttamente sulla struttura degli operatori economici (associazioni produttive e relative unioni) e sulle loro possibilita` di sviluppo, ancorche` tali interventi possano generare effetti o ripercussioni sui prezzi dei prodotti e sul mercato, e anche se siano inseriti nella prospettiva finale di una modifica dei prezzi o dei termini del mercato. - cfr. S. nn. 94 e 165/1985; 304/1987.
Massima n. 3761
L'attuazione dei regolamenti comunitari incidenti su materie di competenza regionale spetta in via di principio alle Regioni (o alle Province autonome). In presenza di determinate circostanze, e`, tuttavia, consentita l'interposizione di norme statali fra quelle comunitarie e quelle regionali (o provinciali): nell'ipotesi, cioe`, che lo stesso regolamento comunitario esiga, esplicitamente o implicitamente, un'integrazione delle proprie norme, coinvolgente interessi ricadenti nella sfera di competenza statale, ovvero contenga disposizioni non autosufficienti in quanto inapplicabili in mancanza di una predisposizione di piu` specifiche modalita` attuative, e, ancora, nell'ipotesi che la interposizione di norme statali nasca da esigenze proprie dell'ordinamento nazionale (cosi` per il soddisfacimento di finalita` unitarie, cosi` in caso di inerzia degli organi regionali, ovvero per l'adempimento tempestivo e puntuale degli obblighi comunitari in presenza di eccezionali situazioni di urgenza e di oggettiva impossibilita` delle Regioni). - Cfr. S.nn. 182/1976, 81/1979, 304/1987.
Massima n. 3762
La struttura normativa del regolamento comunitario n. 1360 del 1978 esige in piu` punti un'integrazione da parte di fonti di carattere nazionali (statali e regionali) e comporta, comunque, la determinazione di piu` specifiche modalita` di applicazione, alcune delle quali connesse allo scopo di soddisfare esigenze di uniformita` che solo il legislatore statale puo` porre, dato l'interesse nazionale che le sorregge.
Massima n. 3763
Allo scopo di dare un minimo di uniformita` all'attuazione di un principio comunitario generalissimo - quello cioe` che gli statuti delle organizzazioni agricole assicurino il controllo delle associazioni da parte dei soci - il legislatore nazionale ha dettato norme, che non esauriscono tutte le potenzialita` delle norme comunitarie di cui sono attuazione e lasciano anche una sostanziale discrezionalita` tanto alla competenza legislativa primaria della Regione e delle Province quanto a quella statutaria delle associazioni di produttori e delle relative unioni; le quali possono, quindi, attuare, secondo modalita` dettate dal loro legittimo e libero apprezzamento, principi solo enunciati nella legge statale (quelli, ad es., dell'eguaglianza dei voti dei soci, di una relativa proporzionalita` della rappresentanza nelle assemblee generali delle associazioni e del rispetto di uno standard minimo di garanzia dei diritti dei soci). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 St. T.A.A. e all'art. 3, lett. d) st. Sa. - dell'art. 2, punti 1, 2, 3 e 6, L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Massima n. 3764
Le disposizioni della Legge n. 674 del 1978, riguardanti le imprese cooperative ed i loro rapporti, perseguendo le finalita` del regolamento comunitario di cui sono attuazione, sono di impulso e di indirizzo nei confronti della legislazione regionale (e provinciale) in direzione sia del coordinato raggiungimento degli obiettivi comunitari, sia dello sviluppo della cooperazione agricola, incentivando, quindi, una forma associativa di particolare pregio costituzionale, e conformandosi, altresi`, al dovere costituzionale (art. 45) di garantire alle cooperative il mantenimento dei loro specifici caratteri e delle loro finalita`.(Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. e all'art. 3, lett. d) st. Sa. - dell'art. 2, punti 8 e 10 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Massima n. 3765
La promozione di programmi nell'ambito delle attivita` di ricerca e di sperimentazione agraria nonche` la cura della rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni volte al miglioramento dell'offerta dei prodotti, costituiscono norme di scopo o di indirizzo, rivolte alle Regioni e alle associazioni di produttori, di indubbio interesse nazionale e superregionale, pertanto legittimamente disposte, tanto piu` che esse esprimono un'autorizzazione per enti e organi nazionali a prestare la loro collaborazione e ausilio alle associazioni dei produttori agricoli e agli enti regionali operanti per la incentivazione delle associazioni stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. e all'art. 3, lett. d) st. Sa. - dell'art. 2, punti 7 e 9 della L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Massima n. 3766
Le norme-quadro relative ai regolamenti interni, ai programmi di produzione e di commercializzazione, a convenzioni e contratti per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti, alle deliberazioni per l'esercizio di tali poteri, ai poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi associativi, nonche` al connesso potere di irrogare sanzioni, attuano il regolamento comunitario n. 1360 del 1978 e corrispondono allo scopo che le associazioni dei produttori agricoli (e le relative unioni) siano dotate di uno strumentario minimo comune, che, da un lato, assicuri ad esse procedure giuridiche di azione di carattere similare e, dall'altro, agevoli una relativa omogeneita` e confrontabilita` di strumenti e di poteri, anche al fine di consentire alle autorita` pubbliche i controlli piu` adeguati in vista del raggiungimento delle finalita` poste dal citato regolamento e dell'adempimento dell'obbligo di trasmettere periodiche informazioni agli organi comunitari; corrispondono, altresi`, all'esigenza di dar forza operativa al principio del controllo delle associazioni (e delle relative unioni) da parte dei soci. Per il legame necessario con le esigenze di una uniforme attuazione nel territorio nazionale, tali disposizioni rientrano nei poteri normativi e di indirizzo dello Stato, ma lasciano, nel contempo, alla competenza legislativa (primaria) della Regione e delle Province un'ampia possibilita` di scelta ed intatto il potere di legiferazione nel merito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. e all'art. 3, lett. d) st. Sa. - dell'art. 2, punti 4 e 5 della L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Massima n. 3767
La previsione di comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione - paralleli ad analoghi comitati nazionali di settore - e` strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unita` produttrici, e pone, altresi`, la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Lungi dal violare l'autonomia regionale, le disposizioni di legge impugnate manifestano una attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di "organi misti" di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. La previsione di una composizione-tipo dei comitati regionali, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere piu` agevole e piu` efficiente lo svolgimento del processo programmatorio su tutto il territorio nazionale. La prescrizione relativa alla durata in carica dei comitati, e` stabilita per un'esigenza di coordinamento; ma, in quanto disposizione di dettaglio, con efficacia dispositiva e suppletiva, produce effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fino a quando la regione interessata non provveda ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 11, primo, secondo e terzo comma e 13 L. 20 ottobre 1978, n. 674). - Cfr. S. nn. 214/1985 e 195/1986.
Massima n. 3768
La istituzione, in ogni regione, di un albo delle associazioni riconosciute soddisfa l'interesse nazionale di avere l'intero quadro delle associazioni di produttori in base a strumenti di conoscenza omologhi e raffrontabili; d'altra parte e` necessariamente strumentale all'obbligo degli Stati membri di comunicare agli organi comunitari gli estremi delle associazioni e unioni riconosciute nonche` i dati relativi alle revoche del riconoscimento delle medesime. Le disposizioni statali che riguardano il potere di revoca pongono un indirizzo, alla legislazione regionale, a tutela dei diritti dei privati (le associazioni dei produttori); analogamente norme di indirizzo sono adottate per le unioni di associazioni in parziale parallelismo con quelle previste per le associazioni dei produttori. (Non fondatezza,nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 4 e 5 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Massima n. 3769
L'efficacia vincolante nei confronti dei produttori agricoli non associati, attribuita, in casi di gravi necessita`, alle delibere delle associazioni - con decreti del Presidente della Regione o del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, secondo i rispettivi ambiti di competenza - e` prevista in una norma derogatoria, rispetto ai principi generali dell'ordinamento (che regolano l'efficacia delle delibere associative); sicche` la sua adozione, considerato l'oggetto, non puo` che spettare allo Stato, anche per l'interesse nazionale a stabilire una regola che tocca diritti di privati, sottoponibili a una disciplina generale e non differenziata, da regione a regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - dell'art. 3 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 11 primo, secondo e terzo comma, e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 in riferimento all'art. 8 n. 21 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, in riferimento all'art. 8, n. 21, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige ed all'art. 3, lett. d), dello Statuto della Regione Sardegna;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 capoverso e 10, alinea, della legge n. 674 del 1978 in riferimento all'art. 78 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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