Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1987
Corte cost., sent. 17 febbraio 1987, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1987
- Data di deposito
- 17 febbraio 1987
- Data di decisione
- 11 febbraio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1° febbraio 1973
- art. 16, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 6 aprile 1956
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 6 del 10 agosto 1974
- art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 27 marzo 1980
Parametri
- art. 25, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 63, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4057
Ai sensi dell'art. 25, comma quarto dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in virtu` dell'espresso, univoco rinvio esistente reciprocamente tra tale norma ed il successivo articolo 63, il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio" si applica anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i predetti artt. 63 e 25, comma quarto, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli artt. 5, comma secondo,d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 50, 16, comma secondo, legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, comma secondo, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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