Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1987

Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/1987
Data di deposito
29 ottobre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:344

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 28 maggio 1977

Parametri

  • legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 3549

Le tabelle di recinzione, apposte sul terreno e difformi dalle indicazioni di confine contenute nella carta annessa al R.D. 13 agosto 1923, n. 1867, non hanno alcuna rilevanza giuridica, in quanto la difformita', di fatto determinatasi tra i confini legali, segnati dal citato decreto (del 1923), e quelli risultanti dalle suddette tabelle - concernenti la Valsavaranche - non ha mai avuto legittimazione in un provvedimento formale. Conseguentemente anche i riferimenti contenuti in atti legislativi, successivi al R.D. del 1923, sono da intendere, non gia' come riferimenti a tabelle precedentemente apposte in modo non conforme ai confini legali, ma unicamente a tabelle da apporre in conformita' ai confini legalmente stabiliti (cioe' risalenti al decreto del 1923).

Massima n. 3550

La perdurante efficacia del decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e della relativa carta annessa (che indica i confini legali del Parco nazionale del Gran Paradiso) non e' invalidata dal procedimento seguito per l'adozione dell'atto e, in particolare, dalla intervenuta proposta del Ministro per l'economia nazionale, anziche' da quella - prescritta - del Ministro dell'Agricoltura, le cui competenze erano state, nel frattempo, riunite presso il primo. Ne' e' causa invalidante del decreto, la omessa pubblicazione della "cartina originaria", annessa all'anteriore decreto istitutivo del Parco (R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584), che inficierebbe sia la legge istitutiva sia il successivo decreto di cui e' questione: infatti l'incompletezza della pubblicazione, in questo caso, si risolve in una tipica ipotesi di pubblicazione parziale, e, quindi, efficace per la parte pubblicata, la quale concerne una normativa autosufficiente e tale, altresi', da consentire la specifica individuazione proprio dei terreni - dei quali si controverte - posti nel Comune di Valsavaranche e di verificarne la sicura inclusione nel territorio del Parco. Priva di conseguenze giuridiche e', inoltre, la doppia versione della carta topografica, annessa al R.D. n. 1867, dovendosi riconoscere prevalenza - rispetto a quella depositata all'Archivio centrale dello Stato - alla versione, oggetto di pubblica divulgazione nella Gazzetta ufficiale, propria degli atti normativi. (Spettanza allo Stato di ordinare il ripristino dei confini legali del parco nazionale del Gran Paradiso, quali indicati nella carta allegata al R.D. 13 agosto 1923, n. 1867; conseguente rigetto del ricorso, per conflitto di attribuzioni, proposto dalla Regione Valle d'Aosta e della richiesta di annullamento del D.M. 28 maggio 1977, recante "Ripristino dei confini legali del parco nazionale del Gran Paradiso).

Massima n. 3551

La prescrizione, contenuta nell'atto statale impugnato, relativa alla osservanza della "normativa" del parco nazionale del Gran Paradiso, non lede gli interessi regionali - ne', sussiste l'interesse della ricorrente a dolersi di una siffatta prescrizione - giacche' il riferimento generico alla normativa vigente non puo' intendersi fatto, in modo esclusivo, alla normativa statale e non denota, come tale, la volonta' di menomare la competenza regionale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Valle d'Aosta, con ricorso avverso il D.M. 28 maggio 1977, nella parte concernente la competenza dello Stato ad ordinare l'osservanza della normativa del parco nazionale del Gran Paradiso su tutti i territori compresi entro i suoi confini).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che spetta allo Stato ordinare il ripristino dei confini del parco nazionale del Gran Paradiso quali indicati nella carta allegata al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, cui si richiama il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 28 maggio 1977, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 7/1977 proposto dalla Regione Valle d'Aosta;

b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato con lo stesso ricorso avverso il medesimo decreto ministeriale, nella parte concernente la competenza dello Stato ad ordinare l'osservanza della normativa del parco su tutti i territori compresi entro i confini suddetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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