Corte costituzionale
Sentenza n. 304/1987
Corte cost., sent. 30 settembre 1987, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 304/1987
- Data di deposito
- 30 settembre 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:304
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 8 novembre 1984
- decreto ministeriale del 12 settembre 1985
- decreto ministeriale del 26 settembre 1985
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n.2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 3513
Il territorio nazionale designa l'ambito naturale di efficacia delle fonti normative statali, a meno che particolari dispo- sizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto a una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili. - v. S. n. 165/1986.
Massima n. 3515
L'atto statale (D.M. 8 novembre 1984) avente ad oggetto diretto, immediato e specifico la ristrutturazione della produzione lattiera, anche se adottato nella prospettiva della "regolazione (o politica) dei prezzi e dei mercati" - attivita' riservata, in presenza di particolari presupposti, alla competenza dello Stato (art. 8 lett. b d.P.R. n. 279 del 1974 e art. 71, lett. b d.P.R. n. 616 del 1977) - costituisce regolamentazione di un settore essenziale della materia "agricoltura" ed investe, percio`, la sfera di competenza, legislativa e amministrativa, riservata, dalle rispettive norme statutarie, alle provincie di Trento e Bolzano e alla Regione Friuli-Venezia Giulia. - v. S.nn. 94 e 165/1986.
Massima n. 3516
Nella materia "agricoltura" di competenza regionale e` da considerare compresa anche la potesta` di dare applicazione ai regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 616 del 1977; disposizione questa applicabile - secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e in assenza di contrarie disposizioni - anche alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata (come le ricorrenti). - v. S.nn. 126/1985 e 223/1984.
Massima n. 3518
In presenza di una disciplina comunitaria - come nella specie quella del Reg. CEE n. 857/1984 - priva di completezza di contenuto dispositivo idonea a consentirne l'automatica, immedia- ta applicazione, la competenza ad adottare la normativa per la sua attuazione spetta alle Regioni (e,in particolare,agli enti ricorrenti) titolari in materia di potesta` primaria, sebbene cio` non impedisca interventi dello Stato consistenti o in leggi di principio e programmi, o in misure legislative di indirizzo e coordinamento o, infine, in poteri sostitutivi delle autorita` centrali nell'eventualita` di inerzia o di oggettiva impossibilita` degli organi regionali ad assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi comunitari. E' preclusa, d'altronde, qualunque regolamentazione statale uniforme quando la situazione regionale nel settore (della produzione lattiero-casearia) impone l'attuazione diversificata del Regolamento CEE nell'ambito degli enti ricorrenti (Spettanza alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza a stabilire criteri e modalita` per la concessione della indennita` prevista dall'art. 4, comma primo, lett. a) del Reg. CEE n. 857/1984 del Consiglio del 31 marzo 1984; conseguente annullamento del d.M. 8 novembre 1984). - cfr. S. nn. 150/1982, 245/1984, 195/1986, 64/1987 - cfr. S. n. 111/1975 - cfr. S. nn. 340/1983, 177/1986 e 195/1986; 49/1987
Massima n. 3519
Comprovati motivi di urgenza determinati dalla imminente scadenza dei termini per l'adempimento degli obblighi comunitari, senza che le Regioni o le Province previa consultazione abbiano la effettiva possibilita` di intervenire tempestivamente, legittimano l'autorita` statale ad adottare in via provvisoria i necessari provvedimenti che garantiscano l'adempimento nei termini e siano destinati ad operare sino al momento dell'entrata in vigore delle corrispondenti misure regionali o provinciali. (Spettanza allo Stato ricorrendo una situazione di urgenza determinata dal necessario rispetto dei termini di adempimento prescritti dal Regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio del 12 marzo 1985, e la previa consultazione degli enti autonomi, (della competenza) a dettare, in via provvisoria e in attesa dei conseguenti provvedimenti regionali e provinciali, i necessari criteri e modalita` applicativi del predetto Regolamento; conseguente reiezione dei ricorsi regionali e provinciali avverso il D.M. 12 settembre 1985, cosi` come modificato dal D.M. 26 settembre 1985). - cfr. S. nn. 182/1976, 81/1979, 49/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire criteri e modalità per la concessione della indennità prevista dall'art. 4, primo comma, lett. a) del Regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e conseguentemente annulla il d.m. 8 novembre 1984 impugnato (nn. 4 e 5 reg. confl. 1985);
2) Dichiara che spetta allo Stato, ricorrendo una effettiva situazione di urgenza determinata dalla necessità di rispettare i termini di adempimento prescritti dal Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, di dettare, previa consultazione degli enti autonomi, in via provvisoria e in attesa dei conseguenti provvedimenti delle Regioni e delle Province competenti, i necessari criteri e modalità applicativi del predetto Regolamento, nei confronti delle Regioni Lombardia e Toscana e della Provincia autonoma di Trento (nn. 48, 49 e 50 reg. confl. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Relatore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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