Corte costituzionale

Sentenza n. 304/1987

Corte cost., sent. 30 settembre 1987, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/1987
Data di deposito
30 settembre 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:304

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 8 novembre 1984
  • decreto ministeriale del 12 settembre 1985
  • decreto ministeriale del 26 settembre 1985

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 3513

Il territorio nazionale designa l'ambito naturale di efficacia delle fonti normative statali, a meno che particolari dispo- sizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto a una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili. - v. S. n. 165/1986.

Massima n. 3515

L'atto statale (D.M. 8 novembre 1984) avente ad oggetto diretto, immediato e specifico la ristrutturazione della produzione lattiera, anche se adottato nella prospettiva della "regolazione (o politica) dei prezzi e dei mercati" - attivita' riservata, in presenza di particolari presupposti, alla competenza dello Stato (art. 8 lett. b d.P.R. n. 279 del 1974 e art. 71, lett. b d.P.R. n. 616 del 1977) - costituisce regolamentazione di un settore essenziale della materia "agricoltura" ed investe, percio`, la sfera di competenza, legislativa e amministrativa, riservata, dalle rispettive norme statutarie, alle provincie di Trento e Bolzano e alla Regione Friuli-Venezia Giulia. - v. S.nn. 94 e 165/1986.

Massima n. 3516

Nella materia "agricoltura" di competenza regionale e` da considerare compresa anche la potesta` di dare applicazione ai regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 616 del 1977; disposizione questa applicabile - secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e in assenza di contrarie disposizioni - anche alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata (come le ricorrenti). - v. S.nn. 126/1985 e 223/1984.

Massima n. 3518

In presenza di una disciplina comunitaria - come nella specie quella del Reg. CEE n. 857/1984 - priva di completezza di contenuto dispositivo idonea a consentirne l'automatica, immedia- ta applicazione, la competenza ad adottare la normativa per la sua attuazione spetta alle Regioni (e,in particolare,agli enti ricorrenti) titolari in materia di potesta` primaria, sebbene cio` non impedisca interventi dello Stato consistenti o in leggi di principio e programmi, o in misure legislative di indirizzo e coordinamento o, infine, in poteri sostitutivi delle autorita` centrali nell'eventualita` di inerzia o di oggettiva impossibilita` degli organi regionali ad assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi comunitari. E' preclusa, d'altronde, qualunque regolamentazione statale uniforme quando la situazione regionale nel settore (della produzione lattiero-casearia) impone l'attuazione diversificata del Regolamento CEE nell'ambito degli enti ricorrenti (Spettanza alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza a stabilire criteri e modalita` per la concessione della indennita` prevista dall'art. 4, comma primo, lett. a) del Reg. CEE n. 857/1984 del Consiglio del 31 marzo 1984; conseguente annullamento del d.M. 8 novembre 1984). - cfr. S. nn. 150/1982, 245/1984, 195/1986, 64/1987 - cfr. S. n. 111/1975 - cfr. S. nn. 340/1983, 177/1986 e 195/1986; 49/1987

Massima n. 3519

Comprovati motivi di urgenza determinati dalla imminente scadenza dei termini per l'adempimento degli obblighi comunitari, senza che le Regioni o le Province previa consultazione abbiano la effettiva possibilita` di intervenire tempestivamente, legittimano l'autorita` statale ad adottare in via provvisoria i necessari provvedimenti che garantiscano l'adempimento nei termini e siano destinati ad operare sino al momento dell'entrata in vigore delle corrispondenti misure regionali o provinciali. (Spettanza allo Stato ricorrendo una situazione di urgenza determinata dal necessario rispetto dei termini di adempimento prescritti dal Regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio del 12 marzo 1985, e la previa consultazione degli enti autonomi, (della competenza) a dettare, in via provvisoria e in attesa dei conseguenti provvedimenti regionali e provinciali, i necessari criteri e modalita` applicativi del predetto Regolamento; conseguente reiezione dei ricorsi regionali e provinciali avverso il D.M. 12 settembre 1985, cosi` come modificato dal D.M. 26 settembre 1985). - cfr. S. nn. 182/1976, 81/1979, 49/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire criteri e modalità per la concessione della indennità prevista dall'art. 4, primo comma, lett. a) del Regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e conseguentemente annulla il d.m. 8 novembre 1984 impugnato (nn. 4 e 5 reg. confl. 1985);

2) Dichiara che spetta allo Stato, ricorrendo una effettiva situazione di urgenza determinata dalla necessità di rispettare i termini di adempimento prescritti dal Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, di dettare, previa consultazione degli enti autonomi, in via provvisoria e in attesa dei conseguenti provvedimenti delle Regioni e delle Province competenti, i necessari criteri e modalità applicativi del predetto Regolamento, nei confronti delle Regioni Lombardia e Toscana e della Provincia autonoma di Trento (nn. 48, 49 e 50 reg. confl. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Relatore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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