Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1987
Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1987
- Data di deposito
- 8 giugno 1987
- Data di decisione
- 3 giugno 1987
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:216
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 gennaio 1985
- circolare del ministero lavoro e previdenza sociale del 4 marzo 1985
Parametri
- art. 71, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 4350
La materia degli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva - di cui al D. del Ministro Agricoltura e delle Foreste 2 gennaio 1985, emesso in attuazione di regolamenti comunitari - attiene certamente alla regolazione del mercato di tale prodotto, che viene realizzata mediate un intervento d'interesse nazionale volto ad applicare il regime in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda sia i soggetti, che i criteri di determinazione ed erogazione, che i controlli. La materia rientra - ai sensi dell'art. 71, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977 - nelle attribuzioni dello Stato, il quale, legittimamente, nello spirito di necessaria collaborazione tra tutti gli organi centrali e periferici, puo` avvalersi di uffici regionali per lo svolgimento di compiti istruttori e di liquidazione, nonche` demandare alle Regioni - ex art. 77 stesso d.P.R. n. 616 del 1977 - la costituzione di nuclei di accertamento, le cui spese di funzionamento facciano carico all'A.I.M.A.. Spetta quindi allo Stato, ai sensi del citato art. 71, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinare le modalita` di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 ed avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, di uffici regionali. - cfr. S.n. 35/1972, 23/1957.
Massima n. 4351
In attuazione di un regolamento comunitario, non lede le competenze della Regione la procedura prevista per la concessione di contributi da parte del Fondo Sociale Europeo, relativamente ad azioni di portata nazionale o pluriregionale per formazione professionale ed, in particolare, la verifica della regolarita` di fatto e contabile delle domande per il pagamento del saldo e l'effettuazione preventiva di controlli a campione riservati allo Stato. Infatti, nelle azioni di controllo del campione prescelto e` previsto che siano "associate" le Regioni interessate e a queste non e` precluso svolgere autonomi controlli, da far pervenire al Ministero, per azioni non facenti parte del campione - sempre nel rispetto delle esigenze di celerita` che giustificano l'adozione del metodo del campione -; del resto la presentazione diretta delle domande di saldo al Ministero, essendone questo competente all'inoltro agli organi comunitari, rappresenta l'eliminazione di un passaggio burocratico. Inoltre, l'aspetto realmente sostanziale della potesta` amministrativa, relativamente alla certificazione su dette domande, attiene piu` al controllo - di cui sono partecipi le Regioni - che non alla certificazione - mera conseguenza del primo -: nel caso di azioni pluriregionali, la responsabilita` nei confronti degli organi comunitari in ordine alla veridicita` di tale certificazione, dovendo questa essere unica, non potrebbe, infatti, che essere assunta dallo Stato. Spetta quindi allo Stato, in caso di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriregionale, poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo,ai sensi del Regolamento CEE n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, eseguire controlli per campione rappresentativo congiuntamente alle regioni interessate e certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo del contributo concesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitti di attribuzione in epigrafe:
a) dichiara che spetta allo Stato, ai sensi dell'art.71, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinare le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 ed avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, di uffici regionali; di conseguenza rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia con atto notificato il 22 marzo 1985 contro il Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 2 gennaio 1985 (reg. confl. n. 14/85);
b) dichiara che spetta allo Stato, in caso di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriregionale poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo ai sensi del Regolamento CEE n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, eseguire controlli per campione rappresentativo congiuntamente alle regioni interessate e certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo del contributo concesso; di conseguenza, rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana con atto notificato il 15 maggio 1985 contro il Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla circolare prot. n. OAPL/II/1327/7 del 4 marzo 1985 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (reg. confl. n. 20/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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