Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1987

Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1987
Data di deposito
25 maggio 1987
Data di decisione
21 maggio 1987
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 6, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 7, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 2, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 103 del 22 dicembre 1981
  • art. 8, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 15, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 11, comma 2, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 85 del 16 dicembre 1980
  • art. 11, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 103 del 22 dicembre 1981
  • art. 10, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 72 del 4 marzo 1980
  • art. 2, comma 2, lett.e, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 85 del 16 dicembre 1980

Parametri

  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 4308

Le attivita` militari - indissolubilmente collegate alla difesa nazionale e, al pari di questa, di esclusiva spettanza dello Stato - non possono subire limiti per effetto di vincoli paesistici posti unilateralmente dalla Provincia autonoma di Bolzano e senza che siano pienamente esperiti i meccanismi di consultazione paritetica (ex art. 3 l. 24 dicembre 1976, n. 898) a garanzia delle autonomie locali e ai fini della protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale. Non spetta, pertanto, alla Provincia suddetta la competenza a porre vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che comportino per l'amministrazione militare il divieto: 1) di costruire impianti ed infrastrutture, nonche` di provocare esplosioni, usare armi, installare campeggi ed eseguire esercitazioni militari; 2) costruire strade (con possibili alterazioni di sentieri) e linee elettriche; 3) circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare con aeromobili; vanno, conseguentemente, annullate, limitatamente alla parte in cui non fanno salva la competenza dello Stato, le disposizioni contenute negli artt. 2, 6, 7, 8, 10, 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/LS; negli artt. 2, secondo comma, lett. e ed 11, secondo comma, dell'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 16 dicembre 1980 n. 85/V/LS; negli artt. 2 e 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 dicembre 1981 n. 103/V/81. - S. nn. 167/1987, 216/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza a porre vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che comportino per l'amministrazione militare il divieto:

1) di costruire impianti ed infrastrutture, nonché di provocare esplosioni, usare armi, installare campeggi ed eseguire esercitazioni militari;

2) costruire strade (con possibili alterazioni di sentieri) e linee elettriche;

3) circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare con aeromobili;

b) annulla, limitatamente alla parte in cui non fanno salva la competenza dello Stato per le attribuzioni di cui al precedente punto a), le disposizioni contenute:

1a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/IS (Approvazione del vincolo paesistico "Parco naturale Fanes-Sennes e Braies": artt. 2, 6, 7, 8, 10, 15;

2a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 16 dicembre 1980 n. 85/V/LS (Approvazione del piano paesistico "Parco naturale Monte Corno"): artt. 2, secondo comma, lett. e) ed 11, comma secondo dell'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni;

3a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 dicembre 1981 n. 103/V/81 (Approvazione del vincolo paesistico "Parco naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e S.Candido"): artt. 2 e 11.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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