Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1987

Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1987
Data di deposito
25 maggio 1987
Data di decisione
21 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:188

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge provincia Bolzano del 13 luglio 1983
  • art.unico, deliberazione giunta provincia di Bolzano del 13 luglio 1983

Parametri

  • art. 57, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 4299

Il principio dell'uso congiunto della lingua italiana e tedesca, affermato con riguardo alla pubblicazione di leggi e regolamenti regionali e provinciali nella Regione Trentino Alto Adige, nonche` quello secondo cui la lingua italiana, nella stessa regione, "fa testo negli atti aventi carattere legislativo" (artt. 57 e 99 statuto T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), escludono che possa essere identificato nella sola locuzione tedesca, di antico uso, senza la corrispondente espressione italiana, un nuovo istituto creato con legge provinciale; tanto piu` se l'espressione italiana sia stata gia` utilizzata (nella legge costituzionale n. 5/1948) e sia atta, comunque, ad essere utilizzata nel significato richiesto dalla disciplina adottata. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata,in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983, nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, in lingua italiana, il predetto riconoscimento. - S. n. 4/1956.

Massima n. 4300

Le norme di attuazione dell'originario statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, contenute nel d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, non hanno perduto efficacia in conseguenza dell'intervenuta abrogazione di detto statuto: esse continuano ad avere vigenza nei limiti in cui non contrastino con le piu` recenti norme statutarie e finche` non vengano emanate nuove norme d'attuazione.

Massima n. 4301

L'attestato di riconoscimento della qualita` di "maso avito" ("Erbhof"), attenendo al riconoscimento di una situazione obiettiva del fondo - in quanto coltivato ed abitato da proprietari appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado - ed essendo finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio di fedele e lodevole conservazione di proprieta` contadine, non riguarda il singolo richiedente, ma interessa la generalita` dei cittadini e tutti i proprietari, attuali e futuri, di masi chiusi. Esso rientra, quindi, fra gli "atti destinati ad uso pubblico" per i quali sia lo statuto del Trentino Alto Adige (art. 100) sia le norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688) prescrivono, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, il 13 luglio 1983, dal Consiglio provinciale di Bolzano, nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziche` in redazione bilingue.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante "modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;

Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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