Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1987
Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1987
- Data di deposito
- 25 maggio 1987
- Data di decisione
- 21 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:188
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge provincia Bolzano del 13 luglio 1983
- art.unico, deliberazione giunta provincia di Bolzano del 13 luglio 1983
Parametri
- art. 57, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 4299
Il principio dell'uso congiunto della lingua italiana e tedesca, affermato con riguardo alla pubblicazione di leggi e regolamenti regionali e provinciali nella Regione Trentino Alto Adige, nonche` quello secondo cui la lingua italiana, nella stessa regione, "fa testo negli atti aventi carattere legislativo" (artt. 57 e 99 statuto T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), escludono che possa essere identificato nella sola locuzione tedesca, di antico uso, senza la corrispondente espressione italiana, un nuovo istituto creato con legge provinciale; tanto piu` se l'espressione italiana sia stata gia` utilizzata (nella legge costituzionale n. 5/1948) e sia atta, comunque, ad essere utilizzata nel significato richiesto dalla disciplina adottata. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata,in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983, nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, in lingua italiana, il predetto riconoscimento. - S. n. 4/1956.
Massima n. 4300
Le norme di attuazione dell'originario statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, contenute nel d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, non hanno perduto efficacia in conseguenza dell'intervenuta abrogazione di detto statuto: esse continuano ad avere vigenza nei limiti in cui non contrastino con le piu` recenti norme statutarie e finche` non vengano emanate nuove norme d'attuazione.
Massima n. 4301
L'attestato di riconoscimento della qualita` di "maso avito" ("Erbhof"), attenendo al riconoscimento di una situazione obiettiva del fondo - in quanto coltivato ed abitato da proprietari appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado - ed essendo finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio di fedele e lodevole conservazione di proprieta` contadine, non riguarda il singolo richiedente, ma interessa la generalita` dei cittadini e tutti i proprietari, attuali e futuri, di masi chiusi. Esso rientra, quindi, fra gli "atti destinati ad uso pubblico" per i quali sia lo statuto del Trentino Alto Adige (art. 100) sia le norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688) prescrivono, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, il 13 luglio 1983, dal Consiglio provinciale di Bolzano, nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziche` in redazione bilingue.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante "modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;
Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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