Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1987
Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1987
- Data di deposito
- 22 maggio 1987
- Data di decisione
- 20 maggio 1987
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:179
Norme oggetto del giudizio
- Accordo (o prot.di collaboraz.) con Regione estera del 16 aprile 1986
- Accordo (o prot.di collaboraz.) con Regione estera del 5 gennaio 1986
- Accordo (o prot.di collaboraz.) con Regione estera del 4 giugno 1986
- Accordo (o prot.di collaboraz.) con Regione estera del 27 gennaio 1986
Parametri
- art. 27, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 22, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 4276
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (o tra Regioni) il termine di venti giorni, per la costituzione del resistente - stabilito dall'art. 27, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 - ha (al pari di ogni altro termine del processo costituzionale) natura perentoria e decorre dalla data della notificazione (e non dalla scadenza del termine di deposito) del ricorso (risultando in tal caso inoperante il rinvio al regolamento di procedura del Consiglio di Stato, ex art. 22 l. n. 87/1953). - O. n. 109/1975
Massima n. 4277
Nei procedimenti innanzi alla Corte costituzionale il previsto rinvio al regolamento di procedura del Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale) opera soltanto in assenza di una disposizione appositamente dettata per il giudizio costituzionale. (Nella specie quella dell'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative).
Massima n. 4278
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto oltre il termine (perentorio) di sessanta giorni, dalla effettiva conoscenza dell'atto impugnato, fissato dall'art. 39, secondo comma, della l. n. 87 del 1953. (Inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai protocolli sottoscritti tra la Regione Lazio e il Governo dello Stato di Sonora - Messico - il 26 maggio 1984 e il 22 luglio 1985).
Massima n. 4279
Rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere relativo alla determinazione della politica estera (c.d. "potere estero") in materia socioeconomica nonche` in quelle trasferite e delegate alle regioni, in quanto il carattere unitario e indivisibile della Repubblica (art. 5 Cost.) condiziona e subordina in tale sfera le autonomie locali. E` tuttavia consentito alle regioni, non oltre i casi espressamente previsti, svolgere all'estero le attivita` "c.d. promozionali" strettamente strumentali alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo (art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), nonche` - sempre con l'assenso governativo - quelle attivita` definibili di "mero rilievo internazionale", compiute con altri (omologhi) organismi esteri per finalita` di studio o di informazione o per la partecipazione a manifestazioni culturali in ambito locale o per l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare le rispettive condotte: attivita` non suscettibili, comunque, di incidere sulla politica estera dello Stato ne` di impegnarne la responsabilita`. - S. n. 187/1985
Massima n. 4280
Gli atti stipulati il 16 aprile 1986 e il 5 gennaio 1986 dalle Regioni Marche e Lombardia, rispettivamente con la Provincia di Shandong (Cina popolare) e con la Regione di Benadir (Somalia), senza il prescritto assenso governativo, integrano veri e propri accordi, con assunzione di obblighi in materie tecnologiche e scientifiche nonche` nel campo sanitario e con la possibile implicazione della responsabilita` dello Stato. Essi risultano, pertanto, invasivi della competenza dello Stato a determinare la politica estera (c.d. "potere estero") e vanno, conseguentemente, annullati.
Massima n. 4281
Gli atti posti in essere dalle Regioni Puglia e Lazio, previo assenso dell'autorita` centrale, con rappresentanti di governi esteri e consistenti in enunciazioni di semplici propositi e aspirazioni e in attivita` di studio e di informazione non fuoriescono dalla categoria di atti "di mero rilievo internazionale", come tali di competenza regionale. Va, conseguentemente, respinto il ricorso dello Stato avverso i medesimi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che spetta allo Stato il potere relativo alla determinazione della politica estera (c.d. "potere estero") e di conseguenza annulla: a) l'"Accordo per intenti" stipulato ad Ancona il 16 aprile 1986 dal Presidente della Regione Marche e dal Rappresentante del Dipartimento brevetti della Provincia di Shandong (Repubblica popolare di Cina); b) l'"Accordo di collaborazione sanitaria" sottoscritto il 5 gennaio 1986 a Mogadiscio dall'Assessore alla sanità della Regione Lombardia insieme al Presidente della Regione Benadir (Somalia); 2) dichiara che spetta alle regioni il potere di porre in essere atti di mero rilievo internazionale e che di conseguenza: a) rientra nelle attribuzioni della Regione Puglia la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta il 27 gennaio 1986 dal Presidente del Consiglio regionale, insieme al Presidente della Repubblica socialista del Montenegro (Jugoslavia); b) rientra nelle attribuzioni della Regione Lazio il protocollo sottoscritto il 3 e 4 giugno 1986 dall'Assessore regionale all'agricoltura, insieme al Governatore dello Stato di Sonora (Messico); 3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e diretto contro il protocollo sottoscritto ad Hermosillo tra la Regione Lazio e il Governo dello Stato di Sonora (Messico) il 26 maggio 1984, nonché contro il successivo protocollo sottoscritto dalle stesse parti nella medesima località il 22 luglio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE
Testo integrale
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