Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1987
Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1987
- Data di deposito
- 15 maggio 1987
- Data di decisione
- 7 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 898 del 24 dicembre 1976
- legge provincia Bolzano del 28 ottobre 1981
- art. 3, comma 7, legge n. 898 del 24 dicembre 1976
Parametri
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.22, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4254
Ogni qualvolta concorra una molteplicita` di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi, tutti comunque di rilievo costituzionale, alla loro composizione si provvede con intesa mediante la reciproca consultazione. - cfr. S. 286/1985.
Massima n. 4255
La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.
Massima n. 4256
In tema di esercitazioni militari e relativi accampamenti, l'art. 3, commi quarto, quinto e sesto, L. n. 898 del 1976 e` intervenuto a realizzare l'indeclinabile bilanciamento tra interessi militari ed interessi connessi alla protezione del paesaggio, prevedendo meccanismi di consultazione tra Stato e Regioni (o Province autonome), che non possono essere unilateralmente disattesi dall'ente territoriale, trattandosi della necessita` di comporre le esigenze di carattere ed interesse unitario con le istanze e relative pari esigenze delle autonomie. Pertanto, e` costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 8, in relazione all'art. 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la legge prov. Bolzano riapprovata il 28 ottobre 1981, che vieta le esercitazioni militari a fuoco o comunque atte ad arrecare danni all'ambiente, nonche` i relativi accampamenti, all'interno dei territori vincolati a parco naturale. - v. S. nn. 94/1985 e 216/1985, nonche` 151/1986 e 177/1986.
Massima n. 4257
In forza dell'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le generali attribuzioni di ciascuna Provincia autonoma spettano all'intera Giunta e non al solo Presidente di essa. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento - per contrasto con il suddetto parametro statutario - l'art. 3, comma settimo, della L. 24 dicembre 1976 n. 898, nella parte in cui "non dispone che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati ('id est': nominati) dalla Giunta provinciale rispettiva".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge statale 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 17, 22), 16 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, comma settimo, della precitata legge statale n. 898 del 1976, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla Giunta provinciale rispettiva;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale addì 28 ottobre 1981, recante "Disciplina delle esercitazioni militari nei parchi naturali".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
Testo integrale
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