Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974

Massime

Massima n. 3687

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale qualora il giudice a quo abbia omesso d'esporre i fatti di causa nel corso della quale e` stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la rilevanza. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende alle armi comuni da sparo la disciplina sazionatoria prevista per le armi da guerra).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze