Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Massime
Massima n. 3687
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale qualora il giudice a quo abbia omesso d'esporre i fatti di causa nel corso della quale e` stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la rilevanza. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende alle armi comuni da sparo la disciplina sazionatoria prevista per le armi da guerra).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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