Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1986
Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:283
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza o provvedimento del pretore del 12 novembre 1984
- ordinanza o provvedimento del pretore del 6 dicembre 1984
Massime
Massima n. 12093
I decreti in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 con i quali il Pretore di Pistoia, in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c., ha autorizzato l'esecuzione di un raccordo sciabile nella zona dell'Abetone, dettando prescrizioni in ordine alle modalita' e ai tempi dei tagli boschivi, da effettuarsi sotto la vigilanza di un funzionario del locale dipartimento forestale, designato dal Pretore medesimo, benche' assunti quali provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., hanno natura sostanziale di ordinanze necessitate extra ordinem. Si tratta, infatti, di pronunce emesse sul dichiarato presupposto di uno stato di pericolo per la pubblica incolumita', a tutela dell'interesse pubblico, assumendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. non come la introduzione in sede cautelare di una domanda di parte volta ad ottenere tutela di situazioni soggettive, bensi' come una denunzia cui e' abilitato qualunque cittadino, esponente una situazione di carente protezione di un interesse generale. Ma invero, non spetta al giudice, che e' sempre vincolato, nel formulare il suo provvedimento, al rispetto dei limiti generali dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 All. E, il provvedere ad esigenze generali della societa', ne' ad amministrare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumita', sostituendosi all'Autorita' amministrativa e disponendo in positivo (e facendo forzatamente eseguire) cio' che la pubblica amministrazione non ha ritenuto di disporre nel suo apprezzamento discrezionale. (Non spetta all'Autorita' giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumita', la' dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione; conseguente annullamento dei decreti del Pretore di Pistoia in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984). - S. nn. 150/1981 e 70/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta all'Autorità giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumità, là dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione.
Annulla di conseguenza i provvedimenti del pretore di Pistoia indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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