Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1986

Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/1986
Data di deposito
23 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:283

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza o provvedimento del pretore del 12 novembre 1984
  • ordinanza o provvedimento del pretore del 6 dicembre 1984

Massime

Massima n. 12093

I decreti in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 con i quali il Pretore di Pistoia, in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c., ha autorizzato l'esecuzione di un raccordo sciabile nella zona dell'Abetone, dettando prescrizioni in ordine alle modalita' e ai tempi dei tagli boschivi, da effettuarsi sotto la vigilanza di un funzionario del locale dipartimento forestale, designato dal Pretore medesimo, benche' assunti quali provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., hanno natura sostanziale di ordinanze necessitate extra ordinem. Si tratta, infatti, di pronunce emesse sul dichiarato presupposto di uno stato di pericolo per la pubblica incolumita', a tutela dell'interesse pubblico, assumendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. non come la introduzione in sede cautelare di una domanda di parte volta ad ottenere tutela di situazioni soggettive, bensi' come una denunzia cui e' abilitato qualunque cittadino, esponente una situazione di carente protezione di un interesse generale. Ma invero, non spetta al giudice, che e' sempre vincolato, nel formulare il suo provvedimento, al rispetto dei limiti generali dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 All. E, il provvedere ad esigenze generali della societa', ne' ad amministrare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumita', sostituendosi all'Autorita' amministrativa e disponendo in positivo (e facendo forzatamente eseguire) cio' che la pubblica amministrazione non ha ritenuto di disporre nel suo apprezzamento discrezionale. (Non spetta all'Autorita' giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumita', la' dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione; conseguente annullamento dei decreti del Pretore di Pistoia in date 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984). - S. nn. 150/1981 e 70/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta all'Autorità giudiziaria autorizzare la realizzazione di una pista da sci ai fini dell'interesse generale alla pubblica incolumità, là dove il provvedimento autorizzatorio richiesto per il compimento dei relativi lavori rientra nelle attribuzioni della pubblica amministrazione.

Annulla di conseguenza i provvedimenti del pretore di Pistoia indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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