Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:212
Massime
Massima n. 12554
Il principio della pubblicita' delle udienze - espresso (anche) nell'art. 128 cod.proc.civ. e recepito in numerose convenzioni internazionali - e' indefettibile, nella sua unita', in un ordinamento democratico fondato (come quello italiano) sulla sovranita' popolare, cui non puo' non conformarsi l'amministrazione della giustizia, salvo il potere del legislatore ordinario di introdurre, per singole categorie di procedimenti, deroghe determinate esclusivamente da ragioni obbiettive e razionali. L'effettiva ragione della eccezione prevista dall'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per le udienze avanti le commissioni tributarie va identificata nell'orientamento, prevalente all'epoca della legge delega n. 825 del 1971 e del decreto delegato n. 636, che qualificava organi amministrativi le commissioni tributarie. Ma, risultando ormai definitivamente riconosciuta la natura giurisdizionale delle predette commissioni, e' assolutamente indispensabile che il legislatore intervenga, senza ulteriori indugi, ad adeguare l'attuale disciplina del contenzioso tributario all'art. 101 Cost., correttamente interpretato. (Infondatezza, nei termini precisati in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 101, comma primo, Cost. - dell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude la pubblicita' delle udienze davanti alla commissioni tributarie.) - S. nn. 12/1971 e 287/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento all'art. 101, primo comma, Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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