Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1986

Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1986
Data di deposito
14 luglio 1986
Data di decisione
30 giugno 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 18 ottobre 1977
  • art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 18 ottobre 1977

Parametri

  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 77, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 73, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 12193

La licenza per l'apertura e conduzione delle agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e di affari di cui all'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, rilasciata dai Presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 20 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' atto emesso dal Presidente della giunta provinciale quale autorita' locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni siano istituzionalmente passate in capo all'ente autonomo, e per cio' ancora soggetto, secondo il d.P.R. n. 641/1972, nn. 63 e 64 della tabella allegata, alla tassa sulle concessioni governative. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977, nella parte in cui, in violazione degli artt. 73 e 77 del predetto Statuto speciale, dai quali trae fondamento la potesta' legislativa ed impositiva della Regione, comprende fra le tasse di spettanza regionale, ai numeri 67 e 68, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del Testo unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e di affari. - S. n. 14/56.

Massima n. 12195

L'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 include fra gli atti gia' di competenza dello Stato trasferiti ai comuni, la licenza per l'arte tipografica di cui all'art. 111 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A norma dell'art. 8 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. n. 616/1977 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dall'1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. Ben, puo', pertanto, la Regione Trentino-Alto Adige, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale a quella analoga rimessa ai Presidenti delle Giunte provinciali, comprendere fra le tasse regionali quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche rilasciata dai Presidenti delle Giunte provinciali, in quanto atto che non figura piu' tra le concessioni governative (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della Regione Trentino- Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977, nella parte in cui comprende fra le tasse regionali, al numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del Testo unico di pubblica sicurezza, sollevata in riferimento agli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 14/1956.

Massima n. 12218

L'art. 1 della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, concernente i ricorsi inerenti all'applicazione delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative, prevede che decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso deve ritenersi accolto. Tale norma comporta un'ingiustificata deroga al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa - al quale la legge regionale deve, nella specie, adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello Statuto - che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioe', del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Trentino-Alto Adige predetta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Trentino - Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 e recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative", nella parte in cui comprende - ad integrazione della tabella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 - fra le tasse di spettanza regionale, al numero 67 (*), quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie (**) di affari;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Trentino - Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 di cui al n. 1);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Trentino - Alto Adige di cui al n. 1), nella parte in cui - ad integrazione della tabella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 - comprende fra le tasse regionali, al numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del Testo Unico di pubblica sicurezza, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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