Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:179

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 2 aprile 1986

Massime

Massima n. 12492

La legge regionale siciliana approvata il 2 aprile 1986, consentendo (art. 1) di scindere la sanatoria amministrativa delle opere edilizie abusive dalla depenalizzazione delle infrazioni ad esse relative - ed ottenere la prima anche in mancanza del pagamento oblativo - nonche' estendendo (art. 2) il limite temporale della predetta sanatoria urbanistica al 16 marzo 1985 - con asserita sottrazione delle costruzioni abusive effettuate dopo l'ottobre 1983 al regime sanzionatorio per esse previsto dalla legge n. 47 del 1985 - interferisce nelle attribuzioni spettanti allo Stato in materia penale; in particolare, interferisce nell'applicazione della legge n. 47 del 1985 - vincolante per quanto concerne il suo capo IV per le Regioni a Statuto speciale - la quale prevede, al contrario, un sistema di sanatoria congiunto alla depenalizzazione e subordinato alla oblazione (artt. 31 e ss.). Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente "Nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), restando assorbite le restanti censure concernenti il superamento dei limiti posti dall'art. 14, lett. f), dello Statuto siciliano, alla legislazione regionale "esclusiva" in materia urbanistica. - S. n. 13/1980 (che pero' riguarda altra problematica).

Massima n. 12493

L'esercizio della competenza spettante al legislatore statale in campo penale non puo' non produrre condizionamenti anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, come, per la Regione Sicilia, l'urbanistica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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