Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:179
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 2 aprile 1986
Massime
Massima n. 12492
La legge regionale siciliana approvata il 2 aprile 1986, consentendo (art. 1) di scindere la sanatoria amministrativa delle opere edilizie abusive dalla depenalizzazione delle infrazioni ad esse relative - ed ottenere la prima anche in mancanza del pagamento oblativo - nonche' estendendo (art. 2) il limite temporale della predetta sanatoria urbanistica al 16 marzo 1985 - con asserita sottrazione delle costruzioni abusive effettuate dopo l'ottobre 1983 al regime sanzionatorio per esse previsto dalla legge n. 47 del 1985 - interferisce nelle attribuzioni spettanti allo Stato in materia penale; in particolare, interferisce nell'applicazione della legge n. 47 del 1985 - vincolante per quanto concerne il suo capo IV per le Regioni a Statuto speciale - la quale prevede, al contrario, un sistema di sanatoria congiunto alla depenalizzazione e subordinato alla oblazione (artt. 31 e ss.). Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente "Nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), restando assorbite le restanti censure concernenti il superamento dei limiti posti dall'art. 14, lett. f), dello Statuto siciliano, alla legislazione regionale "esclusiva" in materia urbanistica. - S. n. 13/1980 (che pero' riguarda altra problematica).
Massima n. 12493
L'esercizio della competenza spettante al legislatore statale in campo penale non puo' non produrre condizionamenti anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, come, per la Regione Sicilia, l'urbanistica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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