Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 5, legge n. 181 del 26 aprile 1982
  • art. 11, comma 10, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

  • art. 54, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 12481

Con riguardo al giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la Corte ha affermato ripetutamente che non e' tardivo il ricorso proposto, in termini, contro la legge di conversione, la quale, riproducendo sostanzialmente la disciplina del decreto-legge, la consolidi e ne consolidi insieme gli eventuali vizi di legittimita'. Invero, proprio la sostanziale identita' del risultato normativo rende indifferente l'osservanza del termine rispetto al decreto-legge o di quello rispetto alla legge di conversione. - S. nn. 113/1967; 192/1970.

Massima n. 12482

Secondo la giurisprudenza della Corte, alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' regionali sono soggette anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in tutto l'ambito dei poteri ad esse costituzionalmente garantiti, e non solo relativamente alle materie di competenza ripartita, giacche' di fronte alla necessita' di soddisfare esigenze unitarie non rileva la distinzione fra statuto speciale e statuto ordinario o fra tipi e gradi di competenze degli enti autonomi. Peraltro, l'ingerenza statale in una sfera riservata all'autonomia e' consentita solo la' dove siano configurabili interessi insuscettivi o scarsamente suscettivi di frazionamento o localizzazione, ovvero la' dove essa sia direttamente e strettamente collegata alla realizzazione di un valore costituzionale, tanto piu' se articolata secondo una programmazione. - S. n. 340/1983; n. 150/1982; n. 307/1983; n. 245/1984.

Massima n. 12483

Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per l'adozione di provvedimenti attinenti all'organizzazione del lavoro nelle predette u.s.l. o al ridimensionamento dei servizi sanitari in eccesso, realizza una ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia speciale costituzionalmente garantita qual e' quella assicurata alle Province autonome in tema di controllo sugli enti locali dall'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la' dove si tratti di comportamenti, misure, provvedimenti che attengano all'organizzazione del lavoro o a prestazioni eccedenti gli standards minimi stabiliti dal Piano sanitario a favore di tutti i cittadini, non si configurano interessi unitari che impongano il potere statale di coordinamento, bensi' si configurano interessi legati alle situazioni locali, la cui cura non e' sufficiente a far ritenere prevalenti le ragioni del coordinamento su quelle della autonomia. Ne' puo' indurre a diverse conclusioni la valutazione della funzione di coordinamento della norma in esame: essa, infatti, non e' connessa direttamente e strettamente alla tutela del valore costituzionale della salute, cioe' agli scopi essenziali della legge sul servizio sanitario n. 833 del 1978, bensi' mira ad assicurare solo la maggiore economicita' di gestione delle strutture, evitando sprechi e distorsioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge ridetto, comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526. - S. n. 307/1983; n. 357/1985.

Massima n. 12484

Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la' dove prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per lo svolgimento di attivita' di mero accertamento e verifica sulla regolarita' di erogazione della spesa sanitaria ovvero di meri puntuali adempimenti, introduce una forma di coordinamento della spesa sanitaria correlata ad un interesse avente il grado massimo di infrazionabilita' o non localizzabilita'. Invero, trattandosi di meri accertamenti o di comportamenti adempitivi di determinazioni gia' adottate in esecuzione di atti di coordinamento, si configurano interessi non localizzabili, ma indiscriminatamente riferibili all'intero territorio nazionale - e quindi interessi elettivamente valutabili in sede centrale - relativamente al metodo di acquisizione di dati in vista della loro elaborazione e relativamente al raggiungimento di specifici risultati previsti. Ne consegue che il previsto potere surrogatorio statale, pur costituendo una puntuale e penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale riservata alle Province autonome, non supera, tenuto conto della natura e dei fini del coordinamento di cui si tratta (in relazione ai quali le esigenze unitarie assumono particolare rilievo) i limiti posti al coordinamento stesso a tutela della sfera anzidetta. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sotto ogni altro aspetto diverso da quello gia' deciso con dichiarazione di illegittimita' costituzionale, del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto- legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, n. 10, 16, 54, n. 5). - S. n. 340/1983; n. 307/1983; n. 245/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe;

dichiara costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463 (decreto convertito in legge con modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

dichiara non fondate sotto ogni altro aspetto le questioni di legittimità del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 9, n. 1O, 16 e 54, n. 5, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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