Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1986

Corte cost., sent. 1° luglio 1986, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1986
Data di deposito
1° luglio 1986
Data di decisione
25 giugno 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 2, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 3, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 4, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 5, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 6, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 7, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 8, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 9, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 10, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 11, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 12, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 13, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 14, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 17, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 20, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • art. 23, legge n. 49 del 27 febbraio 1985
  • legge n. 49 del 27 febbraio 1985

Parametri

  • art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.20, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978

Massime

Massima n. 12443

Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e' l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" e' attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attivita' in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; cosi' come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensita' degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

Massima n. 12444

Pur essendo applicabile anche nelle Province di Trento e Bolzano la legge 27 febbraio 1985, n. 49, avendo per oggetto l'incremento della cooperazione - materia che lo Statuto speciale assegna alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige - non viola le competenze delle suddette Province. Ne' viola la loro autonomia finanziaria, dato che i "Fondi" da essa istituiti vengono bensi' finanziati con disponibilita' prelevate dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ma attingendo a stanziamenti non ancora impegnati e senza incidere quindi sulla quota di essi di cui e' prevista riserva a favore delle Province. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 sollevate in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).

Massima n. 12445

Riguardo alle fonti normative statali e' il territorio nazionale a designare l'ambito in cui sono destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogative ne circoscrivano l'efficacia solo ad una parte di esso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 predetta, in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 giugno 1986.

Fto: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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