Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1986
Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 29 del 30 luglio 1969
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 12431
L'art. 5 della l.reg. Sicilia 30 luglio 1969, n. 29, consentendo di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto dei terreni destinati alla costruzione di case non di lusso, non solo richiama ancora in vita le leggi del 1954 che disponevano il beneficio della tassazione fissa, ma abolisce addirittura i termini che quelle leggi e le successive proroghe (delle quali ultime la Corte ha gia' avuto modo, peraltro, di dichiarare l'illegittimita') avevano fissato per l'ultimazione delle costruzioni ai fini dell'applicabilita' del beneficio stesso. Senonche', le leggi statali, nel prevedere agevolazioni tributarie in materia di costruzione o trasferimento di case non di lusso, non hanno mai consentito l'applicazione in misura fissa delle imposte in esame, ma soltanto (variamente, nel tempo) semplici riduzioni di aliquota. La norma censurata e' pertanto in contrasto con i criteri stabiliti, in via generale, dalla legislazione statale, e, per conseguenza, con l'art. 36 dello Statuto, il quale va interpretato nel senso che la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ed implica, percio', che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo in parte qua - per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana - l'art. 5 della l. regionale 30 luglio 1969, n. 29. - S. nn. 2/1965, 90/1965, 23/1966 e 158/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 nella parte in cui, spostando al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37, che richiama l'art. 2 della l. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11, consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione non di lusso, nonché l'imposta di registro relativa ai trasferimenti di proprietà delle dette abitazioni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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